Ars InterpretandiARTICOLIDA STRASBURGO

Le plurime violazioni alla Convenzione EDU nel caso Knox contro Italia

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione Prima, Sentenza Knox c/ Italia, 24 gennaio 2019
Ricorso n. 76577/13

In data odierna la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pubblicato una sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano nel procedimento nel quale Amanda Knox è stata condannata per calunnia. I Giudici di Strasburgo hanno evidenziato violazione dell’art. 3 (“Proibizione della tortura”) e dell’art.6 (“Diritto a un equo processo”) della Convenzione.

La ricorrente lamentava di avere subito trattamenti degradanti nel corso dell’interrogatorio da parte delle forze dell’ordine (di essere stata schiaffeggiata e sottoposta a violentissima pressione psicologica e privata del sonno; anche la Corte d’Appello aveva rilevato l’abnorme durata degli interrogatori, oltre al fatto che le prime dichiarazioni erano state immediatamente ritrattate).

La CEDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 sotto il profilo non sostanziale, bensì procedurale: mancata inchiesta effettiva, mancati elementi per individuare la violazione dell’art. 3 sotto il profilo sostanziale.

La condanna allo Stato italiano è stata pronunciata anche per violazione dell’art. 6: in primo luogo perché la Knox non era assistita da un difensore nel corso delle dichiarazioni del 6.11.2007, sebbene fosse già destinataria di accusa penale secondo i criteri della Convenzione.

L’ulteriore condanna riguarda la violazione del diritto all’assistenza di un interprete. L’interprete fornito, difatti, non si era limitato ad eseguire l’incarico conferito, ma aveva svolto una indebita attività di “mediazione”, elemento che sebbene portato ripetutamente all’attenzione delle autorità nazionali non è stato oggetto di approfondimenti.

La Corte di Strasburgo ha, quindi riconosciuto a favore della ricorrente un risarcimento di euro 10.400, ma non ha disposto la ripetizione del giudizio (c.d. clausola Ocalan).

Redazione Giurisprudenza Penale

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