L’affitto d’azienda esclude la responsabilità per omesso versamento dei contributi per il dante causa
Tribunale di Milano, Sezione V Penale, 26 febbraio 2018, n. 2223
Giudice Ambrogio Moccia
La sentenza di merito allegata esprime l’importante principio secondo il quale l’affitto d’azienda esime in ogni caso l’affittante dagli obblighi contributivi e, quindi, comporta l’assenza in capo a quest’ultimo di penale responsabilità in relazione al reato di omesso versamento dei contributi INSP.
Nel caso in esame, difatti, il titolare di un’azienda veniva tratto a giudizio per rispondere della suddetta fattispecie delittuosa. Il giudice di primo grado, però, a fronte della produzione da parte della difesa del contratto di affitto d’azienda, regolarmente registrato, ha sostenuto che “in base al disposto dell’art. 2652 (e richiamati) del codice civile tale tipologia di contratto determina il subingresso dell’affittuario (nella specie, persona fisica diversa dall’imputato) nelle obbligazioni inerenti (anche) ai rapporti di lavoro ed alle prestazioni previdenziali”.
Tale circostanza, pertanto, seppur non opposta tempestivamente all’INPS, comporta che gli obblighi contributivi inerenti alle annualità successive all’affitto d’azienda siano da addebitarsi esclusivamente all’affittuario.