Peculato e frode informatica aggravata ai danni dello Stato: le distinzioni – Cass. pen. 18909/2013
Cass. Pen., Sez. II, n. 18909, 30 aprile 2013 (ud. 10 aprile 2013)
Presidente C. Petti, Relatore G. Rago
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: “se il reato di frode informatica commesso da un incaricato di pubblico servizio ed ulteriormente aggravato, ex art. 640/2 n. 1 cod. pen. per essere stato il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, possa o no concorrere con il reato di peculato”.
La suprema Corte ha affermato che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette res avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell’ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette res fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. In applicazione del principio, sono stati ravvisati gli estremi della frode informatica aggravata (ai danni dello Stato, nonché ex art 61 n. 9 c.p.) nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all’Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle slot machines.
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