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Sulla (ir)retroattività delle modifiche apportate dalla Spazzacorrotti alle modalità di esecuzione della pena

Tribunale di Como, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 8 marzo 2019
Dott.ssa Luisa Lo Gatto

Dopo il recente  provvedimento del Tribunale di Napoli, segnaliamo ai lettori un’altra interessante decisione nella quale si affrontano i profili di diritto intertemporale della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) in tema di esecuzione della pena.

La questione problematica (su cui, su questa Rivista, ha già scritto  V. Alberta, L’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nell’art. 4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2) «può essere così sinteticamente ricostruita: premesso che l’art. 1 c. 6 della legge 3/2019 – che ha inserito nel 4-bis o.p. anche l’art. 314 c.p. – non contiene alcuna norma di diritto intertemporale, occorre decidere se il nuovo art. 656 comma 9 c.p.p. possa trovare applicazione per tutte le esecuzioni in corso al momento della sua entrata in vigore o se sia individuabile un limite temporale solo a partire dal quale la norme di nuova introduzione può produrre effetto».

In assenza di una chiara scelta del legislatore – si legge nell’ordinanza – «la risposta è demandata al giudice, che dovrà valutare la natura sostanziale o processuale della norma di nuova introduzione e verificare se, in ossequio ai principi espressi nell’art. 25 Cost., nell’art. 2 c.p. e nell’art. 7 CEDU, debba essere dichiarata la irretroattività della norma penale più sfavorevole per i condannati che abbiano commesso il fatto-reato in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge peggiorativa».

Dopo aver ricordato che la giurisprudenza consolidata ha sempre ribadito che le norme dell’ordinamento penitenziario avrebbero natura processuale, il Giudice ha ritenuto di non poter aderire a tale soluzione interpretativa, «ancorata ad un approccio formalistico senza mai affrontare in concreto la questione degli effetti sostanziali prodotti dall’applicazione della norma».

Tenuto conto dell’ampiezza degli istituti applicabili in sede di esecuzione della pena – si legge nell’ordinanza – «non può non riconoscersi oggi che quelle che, con una truffa delle etichette, vengono considerate norme meramente processuali, perchè attinenti alle modalità di esecuzione della pena, siano in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena: una modifica legislativa peggiorativa di tali norme, conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato e aggredire in modo significativo il bene della libertà personale».

Pur non essendo «questa la sede per discutere della legittimità della scelta operata dal legislatore di introdurre deroghe al principio generale della sospensione delle pene brevi» – continua il giudice – «quel che si intende sottolineare, sotto il profilo del diritto intertemporale, è che le conseguenze dell’applicazione di tale norma per colui che ha commesso il fatto prima della sua approvazione, si riverberano in fatto, non semplicemente sulla modalità di esecuzione della pena, ma sulla stessa natura della sanzione che nella sua fase iniziale impone la detenzione anche se il soggetto risulterà meritevole di una misura alternativa (con possibilità di accesso alla misura alternativa solo in un secondo momento)».

Applicare retroattivamente una norma che trasfigura il contenuto della sanzione – conclude l’ordinanza – «significa violare l’art. 117 Cost. integrato dall’art. 7 CEDU nonché gli art. 25 c. 2 Cost. e l’art. 2 c.p., norme il cui raggio di operatività non può non estendersi a tutte le disposizioni che, a prescindere dalle etichette, abbiano, come nel caso di specie, un contenuto afflittivo o intrinsecamente punitivo».

Pertanto, è stata disposta la temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione della pena per la durata di trenta giorni, così da consentire al condannato di formulare, ove lo riterrà, richiesta di misura alternativa.

In generale sulla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 rinviamo anche agli articoli di R. Cantone, Ddl Bonafede: rischi e opportunità per la lotta alla corruzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10 e di D. Piva, Le sfide del DDL anticorruzione: effettività, proporzione e rieducazione all’insegna del “chi sbaglia paga, l’onestà conviene”, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10.

Redazione Giurisprudenza Penale

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