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Guida in stato in stato di ebbrezza, estinzione del reato (per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità) e iscrizione della condanna nel casellario giudiziale: sollevata questione di legittimità costituzionale

Cassazione Penale, Sez. I, ordinanza, 19 aprile 2019 (ud. 7 marzo 2019), n. 17270
Presidente Sandrini, Relatore Aprile

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale  degli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 del dpr 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) – anche nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103) – nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada (D. Lgs. 30-4-1992 n. 285) che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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