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Escursioni in zone innevate senza uso di strumentazione tecnica ed esercizio abusivo della professione di guida alpina: una pronuncia assolutoria

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 7 maggio 2019
Giudice Dott. Gianluca Sarandrea

Importante arresto del G.I.P. di Pescara che, con la pronuncia che qui si allega, offre interessanti spunti di riflessione in merito al fenomeno dell’abusivo svolgimento di attività escursionistiche organizzate da soggetti privi del necessario titolo di guide alpine e non iscritte al relativo albo professionale.

Questi, in estrema sintesi, i fatti: ai due odierni imputati – l’una in qualità di accompagnatrice, l’altro in qualità di legale rappresentante della Società organizzatrice dell’escursione – veniva contestata la violazione dell’art. 348 c.p. per aver effettuato ed organizzato una gita escursionistica su un terreno innevato nei pressi della Majella in assenza del titolo di Guida alpina e senza l’iscrizione ai dovuti elenchi ed albi.

Ciò posto, il G.I.P. prende le mosse dalla disamina della legge n. 6/89, la quale, come noto, disciplina l’oggetto, i requisiti e le modalità di svolgimento dell’attività di guida alpina.

In particolare, l’art. 2, comma 1, l. 6/89 inquadra subito come guida alpina «chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e continuativo, le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo».

Di conseguenza, come precisa il comma secondo, «lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche o attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte all’albo professionale delle guide alpine».

Sennonché, almeno prima facie, le attività riservate alla guida alpina sembrano presentare alcune affinità con le attività di accompagnamento svolte dalla distinta figura professionale del c.d. «Accompagnatore di media montagna», il quale, stando all’art. 21 della medesima legge, «svolge in una zona o regione determinata la attività di accompagnamento di cui al comma dell’articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, picozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso».

Ragion per cui, si legge nelle motivazioni, risulta indispensabile valutare se l’organizzazione di escursioni su percorsi innevati – anche se prive di particolari difficoltà – sia consentita alla sole guide alpine.

In tal senso, il G.I.P. fa richiamo (in modo condivisibile) all’orientamento sancito da Corte Cost. 459/2005, la quale aveva puntualizzato che «ciò che distingue effettivamente tale figura (la figura di guida alpina) è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti “l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche” o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose».

Ed è sempre il criterio distintivo sopra richiamato a consentire anche l’individuazione delle attività riservate alle guide alpine rispetto alla figura della «Guida Ambientale Escursionistica» – disciplinata dalla l. n. 4/13 – la quale si occupa professionalmente – pur senza autorizzazioni o abilitazioni – di accompagnare «in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore […] persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità».

In tal senso – in ossequio alle indicazioni dettate dalla Legge Regionale delle Marche n. 4/00 – «è consentito per le guide ambientali escursionistiche organizzare escursioni in ambiti che non prevedano percorsi di particolare difficoltà […] ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi».

Detto altrimenti, le sole attività riservate alla Guide Alpine «presuppongono una particolare difficoltà nell’intraprendere percorsi che sono impervi ontologicamente, per le caratteristiche del suolo o perché a causa dell’innevamento presuppongono specifiche conoscenze tecniche che solo tale categoria professionale è in condizione di affrontare in termini di elevata sicurezza».

Di conseguenza, non devono ritenersi «riservate» all’organizzazione e alla realizzazione delle guide alpine quelle escursioni – come quella oggetto della vicenda qui in esame – nell’ambito delle quali lo scarso innevamento dell’area e la natura del percorso non richiedano l’uso di strumentazione tecnica o l’intervento di personale altamente specializzato.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Escursioni in zone innevate senza uso di strumentazione tecnica ed esercizio abusivo della professione di guida alpina: una pronuncia assolutoria, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6