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La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari

in Giurisprudenza Penale, 2019, 9 – ISSN 2499-846X

La recente approvazione (5 luglio 2017) della Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), ha alimentato il dibattito in ordine ad una questione particolarmente controversa, e cioè se la disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità da reato degli enti giuridici, sia o meno applicabile ai casi di commissione di reati tributari.

Indubbiamente, la realizzazione di condotte corrispondenti a fattispecie penal-tributarie, lesive degli interessi finanziari dell’Unione, desta particolare preoccupazione ove riconducibile non già all’opera di singole persone fisiche (ancorché in concorso tra loro), bensì ad organizzazioni complesse, in quanto espressione di una vera e propria politica d’impresa. Negli anni, l’integrazione europea ha comportato uno sviluppo notevole per i cittadini degli Stati membri, anzitutto nel settore della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, finendo così per generare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia unitario. Tuttavia, la garanzia di tali libertà ha dato luogo a un fenomeno di sovranazionalizzazione delle condotte criminose.

Tra i settori del diritto penale che si connotano per tale elemento vi è certamente quello dei c.d. white-collar crimes, i quali assumono particolare rilievo con riferimento agli obblighi di penalizzazione introdotti dalla Direttiva PIF. Il legislatore europeo ha opportunamente avvertito l’esigenza di intervenire (v. artt. 6 e 9) in tema di responsabilità degli enti, in quanto «nella misura in cui gli interessi finanziari dell’Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome». Peraltro, la commissione di condotte illecite in materia di criminalità economica a vario titolo imputabili agli enti giuridici si presenta con un notevole grado di disvalore ove l’ente ritenuto responsabile non agisca isolatamente, ma si inserisca in un più ampio contesto intersoggettivo. Il riferimento è al fenomeno dei gruppi di società (nonché, per certi aspetti, alle situazioni di temporanea relazione tra società: le associazioni temporanee d’impresa o joint ventures, le società consortili, le c.d. società veicolo; etc.).

In ragione di tali considerazioni, il presente lavoro sarà caratterizzato da un duplice – ancorché interconnesso, alla luce delle osservazioni appena effettuate – oggetto d’indagine, riguardando il tema dell’applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001, per un verso, al fenomeno dei gruppi societari e, per altro, ai casi di commissione di reati tributari.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. La Vattiata, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale, 2019, 9