Sull’individuazione di “segni manifesti di un verosimile stato di alterazione” quale presupposto del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ex art. 187 c. 8 cds
Tribunale di Spoleto, 24 settembre 2019
Giudice dott. Padula
In merito al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per accertare lo stato di alterazione psico-fisica dei conducenti di veicoli (art. 187 comma 8 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il Tribunale di Spoleto ha affermato che, richiedendo il comma 2 che questi possano essere sottoposti ad accertamenti “quando si ha ragionevole motivo di ritenere che si trovino sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, il presupposto fondante della fattispecie incriminatrice deve essere ravvisato nella «legittimità dell’intimazione di polizia giudiziaria rivolta al privato cittadino sorpreso alla guida ovvero, a monte, la ricorrenza di segni manifesti di un verosimile stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti».
Tale presupposto – si legge nella decisione – «non può essere ravvisato nella mera condizione di “benessere e sicurezza che contraddistingueva il prevenuto”» (come accaduto nel caso oggetto di attenzione), con la conseguenza che, «in assenza di qualsivoglia altro comportamento scorretto, i militari hanno creato, nel caso concreto, le premesse per un non consentito accertamento esplorativo, con lesione della libertà individuale del conducente di opporsi ad una richiesta non motivata, non essendovi per il cittadino alcun obbligo, nella descritta situazione di fatto, di sottoporsi ad analisi di laboratorio».