L’inverno del nostro scontento: 1° gennaio 2020, la nuova prescrizione.
in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X
“L’inverno del nostro scontento”, per Riccardo III così carico di sventure, si aprirà, per il nostro diritto penale, il 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore della “nuova” prescrizione, sempre che l’attuale governo sia così insipiente da farla entrare in vigore.
L’origine del male sta nel mutamento culturale che ha stravolto la funzione del processo penale: da processo dell’imputato è diventato processo per la vittima. La causa sta nella debolezza della politica che è sempre alla ricerca di un consenso che non riesce ad avere garantendo la sicurezza economica e sociale.
Già lo scriveva Beccaria (1764): «Apriamo a isterie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state, per lo più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita o passeggera necessità, non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana». Questa stessa classe politica non si è resa conto che il blocco della prescrizione al primo grado ha l’effetto di paralizzare il processo accusatorio, da un lato, e, dall’altro, di togliere ogni razionalità alla pena. [1]
Il sistema penale è un po’ come il corpo umano. Ci sono patologie che colpiscono alcuni organi, ma non distruggono l’intero organismo. Altre riguardano tutti, o quasi tutti i punti vitali.
La nuova prescrizione è del secondo tipo.
Vediamo gli effetti sul processo penale. La nuova prescrizione è la morte annunciata del processo accusatorio. I termini della prescrizione che un tempo riguardavano l’intero procedimento, ora sono riferibili al solo giudizio di primo grado. Un esempio: un processo per il reato di bancarotta aggravata, in primo grado, potrà durare 22 anni e 6 mesi prima che intervenga la prescrizione. La conseguenza sarà che i testimoni potranno essere ascoltati in epoche assai lontane dai fatti: come potrà formarsi la prova nel contraddittorio dibattimentale? Il processo diventerà sempre più un processo scritto, con le letture al dibattimento. Gli atti, e quindi le prove, saranno confezionati dal P.M., nel corso delle indagini preliminari.
È prevedibile anche che il blocco della prescrizione dopo il primo grado comporterà una dilatazione dei processi nei successivi gradi di giudizio. I processi potranno durare all’infinito: fine processo, mai.
Dopo la sentenza del Tribunale si avrà una forma di oblio: del processo si perderanno le tracce, e con il processo anche della presunzione di innocenza. La sentenza di primo grado assumerà, di fatto, il carattere della definitività.
Per quanto riguarda la razionalità della pena, anzitutto è evidente che non potrà più avere una finalità retributiva. La esecuzione sarà molto lontana dal fatto, l’autore del reato muterà la sua identità morale, il suo stato sociale, la sua personalità. Sarà privo di significato l’art. 133 c.p., e cioè la commisurazione della sanzione alla individualità del reo, che sarà punito per ciò che era, e non per ciò che è.
Ancora più evidente è il venir meno della finalità rieducativa della pena: i percorsi della vita cambiano gli uomini, li rendono migliori o peggiori, ma sicuramente diversi da quel che erano il giorno della commissione del rato. La rieducazione è un trattamento che ha un senso solo se parte dallo stato del reo al momento del fatto o poco oltre.
Se la pena è priva di scopi, l’intero sistema penale è privo di razionalità, perde la sua ragion d’essere, e con lui, anche i suoi protagonisti, giudici, pubblici ministeri, avvocati.
[1] Questi, i primi contributi critici: D. Piva, La prescrizione alle prese con la riforma del processo: un anno di tempo (?) per evitare la incostituzionalità di un giudizio senza fine, in Giurisprudenza penale Web, 2018, 11; L. Del Bono, La ragionevole durata della prescrizione, in Giurisprudenza penale Web, 2018, 12, v. anche la dottrina ivi citata.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Pecorella, L’inverno del nostro scontento: 1° gennaio 2020, la nuova prescrizione, in Giurisprudenza Penale, 2019, 10