ARTICOLIDIRITTO PENALE

Il provvedimento di archiviazione del procedimento milanese nei confronti dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo per atti persecutori e violenza privata

Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Decreto di archiviazione, 24 ottobre 2019
Giudice Dott. Guido Salvini

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, il decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Guido Salvini, ha archiviato il procedimento pendente a Milano nei confronti dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, al quale venivano contestati i reati di atti persecutori e violenza privata nei confronti di quattro studentesse della sede milanese della scuola di preparazione al corso di magistratura ‘Diritto e scienza’.

In punto di diritto, il Giudice non ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 612 bis c.p., «di cui difetta sia l’elemento materiale, consistente nella commissione reiterata di atti volti a molestare e minacciare, sia l’elemento soggettivo del dolo di persecuzione. Non emerge, infatti, dagli atti di indagine né la realizzazione di atti idonei ad integrare una condotta di sopraffazione, né un’abitualità di comportamenti volti ad incidere negativamente sulla serenità e l’integrità psicofisica delle allieve».

«Sebbene molte delle richieste rivolte alle borsiste appaiano inconferenti con quelli che sono i normali caratteri di un rapporto di collaborazione accademica e siano state sovente avanzate con insistenza attraverso telefonate in tarda serata e invio di e-mail» – si legge nel provvedimento di archiviazione – «non può ritenersi che le stesse valgano ad integrare una condotta abituale di molestia e minaccia: da un lato nessuna comunicazione inviata dall’indagato riporta i caratteri di un’aggressione nei riguardi delle alunne; dall’altra parte, stante l’occasionalità dei contatti intervenuti con le singole alunne, mancherebbe comunque l’elemento dell’abitualità della condotta» e, in ogni caso, «molti dei contatti intervenuti tra Bellomo e le studentesse non siano stati posti in essere in via unilaterale da parte dell’indagato, ma si siano iscritti nell’ambito di una rete di scambi connotata da reciprocità tra l’indagato e le studentesse».

Per questi motivi, ad avviso del Giudice «non può attribuirsi rilievo al timore, manifestato da alcune delle borsiste, legato alla possibilità di essere espulse dal corso di formazione con perdita della retta o di non superare il concorso in magistratura qualora si fossero rifiutate di aderire alle richieste dell’ex Consigliere; trattasi invero di uno stato soggettivo forse autoindotto, alimentato dall’autorevolezza dell’indagato, che non trova peraltro nel concreto comportamento di Bellomo alcun significativo fondamento. Prova ne è la circostanza che alla decisione di abbandonare la scuola, maturata da alcune delle borsiste, non è seguita la verificazione di alcuno dei timori  prospettati né il tentativo di porre in essere “punizioni”».

Nemmeno sussisterebbe l’ipotesi di cui all’art. 610 c.p., non potendo essere ravvisato alcun comportamento volto a coartare la libertà morale delle studentesse «nella sottoposizione di contratti di collaborazione la cui sottoscrizione, pur nella sua “singolarità”, era rimessa alla libera volontà delle aspiranti, che in diversi casi si sono rifiutate di firmare per continuare a frequentare le lezioni nella veste di studentesse ordinarie».

Non si configurano quali condotte illecite – prosegue il decreto – «nemmeno i solleciti sovente rivolti alle borsiste a rispettare le clausole contrattuali, i quali, nonostante le modalità di persuasione talvolta incalzanti, non integrano ipotesi di minaccia e violenza e non impedivano alle ragazze che avessero deciso di sottoscrivere il contratto di tornare, come spesso è avvenuto, sulla propria decisione. In questo senso l’esclusione dalla Scuola, seguente alla scelta di interrompere il rapporto di collaborazione, può ritenersi uno strumento discutibile da parte dell’indagato ma lecito, di tutela delle prerogative attribuite alla c.d. “Borsa”, in realtà costituente un ruolo di “rappresentanza”, come osservano i Pubblici Ministeri, anche sotto il profilo estetico, della Scuola. In particolare sembra decisamente poco consono ad un corso per la preparazione dell’esame di magistratura la circostanza, riferita da numerose studentesse, secondo cui la proposta di diventare Borsiste nasceva dall’ “immagine” esteriore delle ragazze e non dall’essersi distinte per conoscenze giuridiche nella prima fase delle lezioni. Ma anche questa circostanza in sé non è di rilievo penale».

L’attività svolta dal dr. Bellomo nella gestione della sua scuola – conclude il Giudice nel provvedimento – «ha avuto come conseguenza la massima sanzione, quella destituzione da Consigliere di Stato, ma con questo si esauriscono le conseguenze di un comportamento, pur certamente singolare perché, per quanto concerne almeno il segmento milanese del corso di Scienza e Diritto, non si ravvisano condotte rilevanti sul piano penale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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