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Brevi note a margine di un’interessante pronuncia del Tribunale di Milano su un caso di aggiotaggio informativo

in Giurisprudenza Penale, 2019, 11 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Milano, Sez. II, 10 giugno 2019
Presidente Saba, Estensore Crepaldi

La sentenza che si pubblica affronta un’interessante questione concernente il rapporto fra il reato di diffamazione e quello di manipolazione del mercato da notizia falsa (il cd. aggiotaggio informativo).

Il tema è quello dell’impatto sull’andamento di un titolo negoziato sul mercato innescato dalla messa in onda, su un canale televisivo nazionale, di un servizio di inchiesta in cui si denunciano condotte asseritamente illecite poste in essere dalla società emittente.

Si dice, sostanzialmente, che la diffusione di una notizia ritenuta falsa relativa alla quotata (un provider della telefonia, terzo rispetto al gestore), avrebbe determinato l’oscillazione del titolo in ragione proprio di quanto segnalato nell’inchiesta giornalistica (ossia il presunto abusivo rincaro delle bollette attraverso l’attivazione surrettizia e non richiesta dal cliente di servizi a pagamento).

Questo in sintesi: il giornalista che diffonde una falsa notizia su una quotata, nell’ambito della sua attività, pone in essere una condotta potenzialmente suscettibile di incidere indebitamente sul valore delle relative azioni.

Il caso nasce dalla segnalazione di un utente, fatta pervenire ad un noto programma televisivo di giornalismo di inchiesta, che, insospettito dal costo del servizio telefonico, si è reso conto dell’esistenza di oneri occulti, generati proprio dall’adesione – in realtà mai richiesta – a servizi aggiuntivi di telefonia (in particolare, un servizio di chat). Effettuate le doverose verifiche, il cliente veniva informato circa il fatto che il predetto servizio aggiuntivo era stato attivato dalla società in questione.

Nell’ambito della trasmissione televisiva, veniva denunciato, con l’enfasi del caso, l’accaduto.

All’esito della messa in onda del servizio (su uno dei principali canali televisivi nazionali), il provider sporgeva denuncia nei confronti del giornalista autore del servizio e del direttore responsabile per i delitti di diffamazione aggravata e manipolazione del mercato, in ragione – si sostiene – delle oscillazioni del titolo conseguenza della messa in onda del programma.

Il Pubblico Ministero, condivise le argomentazioni offerte in querela, esercitava l’azione penale.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale mandava assolti entrambi gli imputati tanto dall’accusa di diffamazione (perché il fatto non costituisce reato) quanto da quella di manipolazione del mercato (perché il fatto non sussiste) offrendo, in motivazione, un’interessante analisi delle due fattispecie e dei rapporti che intercorrono fra le stesse.

Il tema centrale è, dunque, stabilire se, in effetti, la messa in onda di una notizia giornalistica falsa, possa potenzialmente generare l’oscillazione del titolo (ammesso che vi sia stata); avendo riguardo, in modo particolare, al contenuto del servizio che, evidentemente, si poneva in chiave fortemente critica rispetto ad una presunta scorretta politica aziendale.

In effetti, il Tribunale valuta le prove partendo proprio dal reato di diffamazione (nella specie a mezzo stampa), di cui offre un’attenta disamina che sfocia nella presa d’atto per cui, nel caso di specie, i principi di interesse, continenza e verità fossero tutti pienamente rispettati; di talché, la condotta censurata, e consistente nell’attribuzione di un fatto suscettibile di incidere sulla reputazione del destinatario (sostanzialmente accusato di una condotta truffaldina), non si potrebbe considerare antigiuridica.

Ed invero, il cronista che si adopera, come nel caso di specie, anche per acquisire la versione del destinatario del servizio (qui più volte l’imputato aveva provato, senza riuscirvi, ad instaurare un contraddittorio con la persona offesa) e, al contempo, espone i fatti oggetto di narrazione nel rispetto dei suindicati principi, non pone in  essere una condotta suscettibile di integrare i presupposti del reato di diffamazione.

Siffatto accertamento imporrebbe, di per sé solo, naturale dichiarare insussistente anche il delitto di manipolazione del mercato, giacché, essendo contestato sub specie di aggiotaggio informativo, non può che avere alla base la diffusione di una notizia falsa.

Cionondimeno, il Tribunale – cui nel dibattimento sono stati offerti anche numerosi spunti di tipo tecnico – ritiene comunque doveroso approfondire il reato di cui all’art. 185 del TUF, pur affermandone, fin da subito, la non configurabilità, trattandosi di fattispecie che, per come contestata, non può che manifestarsi attraverso la comunicazione di notizie che, in quanto false, potrebbero generare indebite oscillazioni sul mercato. Proprio la connotazione di falsità rende l’informazione potenzialmente lesiva del bene giuridico protetto, ossia la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari; in defetto di tale presupposto, anche in presenza degli ulteriori elementi della fattispecie, vale a dire la diffusione ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti (per esempio tramite il mezzo televisivo) e la qualificazione di “notizia” (ossia quella informazione dal carattere preciso e determinato riguardante fatti oggettivi o avvenimento storici – verificatisi o in procinto di verificarsi – diversa dalle dicerie e dalle voci), non può validamente ravvisarsi alcun reato (vale a dire che la sola diffusione della notizia, per quanto restituisca un’immagine negativa dell’emittente non è sufficiente, se non se ne comprova la falsità).

Questa, in estrema sintesi, l’impostazione che il Tribunale in ultima analisi privilegia, precisando come, ai fini dell’integrazione del reato di manipolazione del mercato si richiede che l’informazione sia falsa, sufficientemente precisa e connotata dalla concreta attitudine ad incidere sui prezzi di mercato. E’ infatti il concetto di price sensitivity (definita all’art. 181 del TUF) a fungere da selettore delle condotte punibili, sulla base della concreta idoneità della condotta a propagarsi e a produrre quella sensibile alterazione del prezzo che la norma punisce, ad eccezione, dunque, di quelle notizie che, sia pur ipoteticamente false, non sono in grado di incidere sull’andamento del titolo. Tutte valutazioni da effettuare, in ossequio alla natura di fattispecie di pericolo concreto, con giudizio ex ante e rispetto alle scelte tipiche dell’investitore medio, ossia di quella persona di comune avvedutezza, tuttavia suscettibile di essere tratta in inganno.

Il Tribunale, in conclusione, prende in esame un ulteriore elemento emerso dall’analisi effettuata dal consulente tecnico della difesa, ossia sulla valenza di ulteriori e diversi fattori concomitanti – naturalmente non sovrapponibili od assimilabili alla notizia che si assume falsa – suscettibili, di per sè soli, di influenzare il prezzo dello strumento finanziario in questione. Nel caso di specie, infatti, nel medesimo periodo, circolavano insistenti (serie ed attendibili) voci circa un’imminente offerta pubblica di acquisto totalitaria sulla società emittente, operazione che avrebbe condotto al conseguente delisting; intenzione poi ufficialmente confermata dal potenziale acquirente con una nota al mercato. Orbene, nonostante una simile coincidenza non possa far venir meno il carattere di price sensitive della notizia diffusa dall’imputato (tanto è vero che la sentenza ne afferma la non rilevanza nel caso di specie), non vi è dubbio sul fatto che, nella valutazione, non si possano non tenere in considerazione anche ulteriori fattori esterni, non essendo, nella maggior parte dei casi, agevole rinvenire un episodio di modifica rilevante dell’andamento del titolo attribuibile con certezza al solo comportamento criminoso. Su questi aspetti, dunque, si deve concentrare l’attenta analisi di chi deve operare il non agevole giudizio prognostico sotteso alla valutazione della sussistenza del delitto di aggiotaggio informativo.

Quello degli abusi di mercato resta perciò un terreno assai scivoloso, su cui tuttavia la sentenza che qui si pubblica si muove con estrema sicurezza

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Viglione, Brevi note a margine di un’interessante pronuncia del Tribunale di Milano su un caso di aggiotaggio informativo, in Giurisprudenza Penale, 2019, 11