Sequestro conservativo e fondato motivo che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p.
Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. II, 18 dicembre 2019
Presidente Tarzia, Relatore Minniti
In tema di sequestro conservativo, segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria si è soffermata sui presupposti di operatività dell’istituto, con particolare riferimento all’ipotesi – già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51660 del 2014 – che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.