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Distopie nel 41bis: la “rieducazione videosorvegliata”

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis – ISSN 2499-846X

Il moderno Diritto Penitenziario ci lascia, almeno in parte, perplessi. Difficile non credere che una buona parte delle sue norme non sia, seppur larvatamente, irradiata dall’ideologia securitaria, tanto cara ad una classe politica alla costante ricerca del consenso.

Nel parlare della videosorveglianza del detenuto sottoposto al regime del 41-bis la mente corre, assai facilmente, ad una brillante riflessione: “Il diritto punitivo, ora e nel corso della sua storia, si manifesta con due volti. Il primo, precipitato di un patto sociale originario, è riservato ai cittadini, ai soggetti comunque socializzati ed inclusi, ovvero ad una maggioranza non identificata di persone che rispettano le regole e si astengono dal compiere il male. Esso è severo ma mite, ispirato al bisogno di assicurare tutte le doverose garanzie e di orientare i propri effetti ad un progresso
individuale di chi li subisce. L’altro, tetragono, intransigente, cinicamente privo di prospettive, è rivelato ai nemici, alla minoranza deviante e disubbidiente, agli stranieri, agli estranei, dai quali difendere, anche sacrificando ogni principio di garanzia lo stato e la collettività al cui servizio il sistema repressivo si pone.

Anche le sanzioni rispecchiano questa doppia identità: da un lato, per chi si riconosce nei fondamenti del vivere sociale, la prospettiva è costituzionalmente segnata dal dovere di formulare un’offerta rieducativa, dall’altro, per chi è ostile allo stato ed alle genti, la risposta si inasprisce, perde di prospettive, fino ad assumere i caratteri di strumento volto soltanto a rendere il nemico inoffensivo, allontanandolo, segregandolo, escludendolo”Il detenuto pericoloso pare, oggi, essere divenuto un nemico dell’ordinamento sottoponibile, in quanto tale, ad un’esecuzione della pena dai tratti quasi “distopia”.

V’è da dire, tuttavia, che anche Orwell era conscio d’una circostanza: benché – in quel caso – il partito “avrebbe potuto analizzare e mettere su carta, nei minimi particolari, tutto quello che s’era fatto, s’era detto, s’era pensato; […] l’intimità del cuore, il cui lavorio è in gran parte un mistero anche per chi lo possiede, resta imprendibile”

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Monni, Distopie nel 41bis: la “rieducazione videosorvegliata”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis