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Elezione di domicilio e stato di detenzione all’esame delle Sezioni Unite (ma la soluzione sembra obbligata)

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. III, ord., 13 dicembre 2019 (ud. 28 novembre 2019), n. 50429
Presidente Izzo, Relatore Semeraro, Ricorrente Speranza

È stata rimessa all’esame delle Sezioni unite della Suprema Corte la questione attinente all’individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la notifica all’imputato detenuto per il medesimo procedimento, qualora questi abbia eletto domicilio (se presso il luogo di detenzione o presso il domicilio eletto).

Sebbene il quesito posto al Supremo Consesso abbia ad oggetto specificamente il decreto di giudizio immediato, la questione ha portata di carattere generale, avendo riguardo ad ogni atto processuale che debba essere notificato all’imputato in stato di detenzione.

Ancor più in generale, le Sezioni unite sono chiamate a chiarire i rapporti esistenti tra elezione (o dichiarazione) di domicilio e stato detentivo, se l’imputato in stato di detenzione possa o meno eleggere o dichiarare domicilio e il destino della pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nell’ipotesi in cui l’imputato venga poi ristretto in regime detentivo, nel medesimo procedimento o in altro giudizio penale a suo carico.

Nell’ordinanza di rimessione si ritiene che la notifica nei confronti dell’imputato detenuto, nell’ipotesi in cui la detenzione sia nota all’autorità giudiziaria procedente, debba essere effettuata sempre presso il luogo di detenzione e che la violazione del disposto dell’art. 156 c.p.p. determini una nullità assoluta e insanabile.

Nel presente contributo si evidenzia come la conclusione proposta nell’ordinanza, certamente condivisibile, non tenga conto, al pari delle numerose sentenze in cui si articolano i due contrapposti orientamenti interpretativi, di una disposizione che appare assorbente e che non sembra lasciare molti margini di valutazione alle Sezioni unite.

Inoltre, in relazione alla qualificazione della nullità scaturente dalla violazione dell’art. 156 c.p.p. in materia di notificazioni all’imputato detenuto, si prospetta un percorso alternativo, che prefigura, laddove l’atto venga irritualmente consegnato al difensore di fiducia, una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Gatto, Elezione di domicilio e stato di detenzione all’esame delle Sezioni Unite (ma la soluzione sembra obbligata), in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2