ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite sulla modalità di esercizio del diritto di partecipazione all’udienza di riesame del soggetto sottoposto a restrizione della libertà

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 27 febbraio 2020, informazione provvisoria
Presidente Carcano, Relatore Caputo

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 43406/2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto relativa alle modalità di esercizio del diritto di partecipazione all’udienza di riesame del soggetto sottoposto a restrizione della libertà: «se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p. deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.».

All’esito dell’udienza del 27 febbraio 2020, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.».

Redazione Giurisprudenza Penale

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