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In Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 11/2020 che introduce misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia COVID-19 nell’ambito dell’attività giudiziaria

Pubblichiamo il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare lemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellattività giudiziaria” in vigore da ieri.

Dopo la misura – tutt’oggi in vigore – del rinvio delle udienze dei procedimenti pendenti nei distretti di Corte di appello compresi nelle cd. zone rosse (Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 – art. 10), l’odierno provvedimento prevede ed impone misure di restrizione e contenimento per i settori della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile rivolte a tutti gli uffici giudiziari dello Stato.

Per ciò che riguarda il fronte penale vengono in rilievo i primi due articoli.

L’articolo 1 prevede le seguenti misure.

1. Il rinvio d’ufficio di tutte le udienze a data successiva al 22 marzo 2020, ad eccezione (art. 2 comma 2) delle

  • udienze di convalida dell’arresto o del fermo,
  • udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale,
  • udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
  • quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le () udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; (b.) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; (c.) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; (d.) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni (comma 1).

2. La sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali, ad eccezione di quelli nei quali si celebrino le udienze appena citate, sino al 22 marzo 2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (comma 2).

3. La sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 (comma 3).

L’articolo 2 prevede che a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentite le autorità competenti, adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e dalle altre autorità competenti al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (comma 1).

Fra le misure adottabili, gli uffici giudiziari possono limitare o regolare l’accesso agli uffici giudiziari, ordinare la celebrazione delle udienze dibattimentali a porte chiuse, disporre l’ulteriore rinvio dell’udienze a data successiva al 31 maggio 2020, ad eccezione delle udienze più sopra indicate (comma 2).

Fino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (comma 7).

Fino alla data del 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del DPR 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di legge (comma 8).

Sino al 31 maggio 2020, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legi- slativo 2 ottobre 2018, n. 121 (comma 9).

Redazione Giurisprudenza Penale

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