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Decreto “cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18): il parere del CSM.

Con delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato un parere sul decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto cura Italia) che, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, ha dettato disposizioni in ordine all’attività giudiziaria.

Con riferimento alla previsione del rinvio d’ufficio di tutte le udienze salvo determinate eccezioni, il parere rileva come per “udienza” debba intendersi sia quella pubblica sia quella camerale, mentre invece possono essere svolte le camere di consiglio tra magistrati, fatto il problema dell’uso dei sistemi di collegamento da remoto.

Quanto al settore penale, il parere rileva come sarebbe opportuno prevedere che nei procedimenti in cui siano applicate misure cautelari reali o misure di sicurezza patrimoniale e in quelli per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale la trattazione sia obbligatoria solo ove il giudice ravvisi ragioni di urgenza o un concreto pericolo di pregiudizio per la parte che chiede la trattazione.

Quanto alle udienze con imputati detenuti, si rileva come manchi la previsione di un termine congruo entro il quale imputati e difensori debbano manifestare l’interesse alla trattazione, onde consentire l’adeguata predisposizione degli strumenti per la celebrazione dell’udienza da remoto. Lo stesso onere di comunicazione andrebbe previsto per tutti gli altri casi previsti dall’art. 83 comma 3 lett. b, in cui è possibile chiedere la trattazione del procedimento.

Con riferimento alla sospensione dei termini per i procedimenti penali nella prima fase (fino al 15 aprile) di cui all’art. 83 comma 2, la delibera rileva come, a fronte di una interpretazione che potrebbe essere amplissima della disposizione, andrebbe privilegia una lettura tale per cui non possono ritenersi sospesi i termini per l’adozione di atti funzionali alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, eventualmente individuando in sede di conversione la tipologia degli atti “esclusi”. Inoltre, nella delibera si auspica l’esplicitazione normativa di quanto invalso nei protocolli stipulati da molti uffici e cioè la trasmissione telematica degli atti e dei provvedimenti (come già previsto nel d.l. per il settore civile). Ed ancora, andrebbe chiarito, in sede di conversione, atteso che il richiamo all’art. 392 c.p.p. non copre tutte le ipotesi, il regime da applicare agli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 c.p.p., che dovrebbero essere consentiti in caso di urgenza.

Per quanto concerne la seconda fase, il parere rileva una scarsa chiarezza, nel settore penale, quanto al dies a quo di decorrenza della sospensione della prescrizione e in materia cautelare. Con riguardo allo svolgimento da remoto delle udienze penali, si auspica la formalizzazione in via normativa della possibilità di utilizzare tale strumento per le convalide e per gli interrogatori da parte del giudice o del p.m.

Con riferimento alla materia penitenziaria, il parere esamina i presupposti applicativi della “nuova” detenzione domiciliare, rilevando come sarebbe opportuno chiarire le condizioni ostative all’applicazione della misura, con riferimento alla clausola di compatibilità prevista con riferimento alle previsioni di cui all’art. 1 l. 199/2010 e ai reati ostativi di cui all’art. 4 bis ord.pen.; il rapporto fra la “nuova” previsione e quella di cui alla l. 199/2010, alle modalità di accertamento dei gravi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Viene poi evidenziato il problema legato alle effettive potenzialità della misura rispetto alla riduzione del contagio nelle carceri, stante la difficoltà a reperire gli strumenti di controllo elettronici.

In conclusione, la delibera auspica soluzioni volte a ridurre il sovraffollamento delle carceri, ivi compresi interventi volti a differire per la durata dell’emergenza l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi per reati non gravi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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