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No all’estradizione per l’emissione di assegni postdatati se non ci sono artifici o raggiri – Cass. Pen. 35669/2013

Cassazione Penale, Sez. VI, 28 agosto 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 35669
Presidente Agrò, Relatore Ippolito

Depositata il 28 agosto 2013 la pronuncia numero 35669 della sesta sezione penale in tema di estradizione.
La vicenda riguarda l’emissione da parte dell’imputato – nella sua qualità di rappresentante di una società – di una serie di assegni da parte della stessa società, posdatati e privi di provvista.
Il fatto, punito dall’art. 215 cod. pen. di Romania, è stato ritenuto corrispondente alla fattispecie di truffa, in quanto “non si trattò di una di quelle condotte di pagamento con assegno post datato previste dalla nostra giurisprudenza non costituire il delitto di truffa, bensì di una lunga operazione che, anche per la nostra giurisprudenza integra di certo tale delitto”. Conseguentemente, la Corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione dell’imputato alla Romania.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, che, tra gli altri motivi, deduce violazione della L. n. 69 del 2005, per carenza del requisito della doppia punibilità con riferimento al fatto di emissione di assegni a vuoto, fattispecie depenalizzata nell’ordinamento italiano.

I giudici hanno accolto il ricorso ed affermato che, qualora la attività di emissione reiterata di assegni posdatati non sia accompagnata da elementi indicativi della messa in opera di artifizi o raggiri idonei ad indurre in errore, la condotta sarà sanzionabile nell’ordinamento italiano soltanto in via amministrativa, a norma della L. 15 dicembre 1990, n. 336, come modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Aggiunge la Corte che, nel caso di specie, emerge anzi la consapevolezza del venditore delle difficoltà economiche dell’azienda acquirente, al punto da accettare assegni posdatati.
Di conseguenza, mancando il presupposto della doppia punibilità, l’estradizione non potrà essere concessa (tra i precedenti giurisprudenziali vedi Cass. Sez. 6, n. 46845 del 10/12/2007, Rv. 238329, Pano; Sez. 2, n. 36038 del 18/06/2009, Rv. 245589, Hogea; Sez. 6, n. 34624 del 27/06/2008, Rv. 241056, Niculescu).

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