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Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli minori” restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. Un., 3 marzo 2020 (ud. 24 ottobre 2019), n. 8544
Presidente Carcano, Relatore Boni, Ric. Genco

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto scorrere i titoli di coda sulla pretesa agita avanti la giurisdizione interna da parte di chi – assumendo di trovarsi nella medesima situazione di fatto che aveva determinato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il 14 aprile 2015, a ritenere violato l’art. 7 CEDU da parte dello Stato italiano in relazione alla condanna inflitta a Bruno Contrada per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso in relazione a fatti antecedenti la sentenza Demitry della Suprema Corte nella sua più ampia composizione – avrebbe voluto beneficiare dei dicta della pronuncia della Corte di Strasburgo, che, viceversa, è stata ritenuta improduttiva di effetti erga omnes sull’assunto che non è una sentenza pilota, né potrebbe considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata.

Se, pertanto, allo stato attuale, l’esistenza stessa dei c.d. “fratelli minori” di Contrada pare poter essere avallata solo da Strasburgo, nondimeno residuano delle perplessità legate sia al metodo che al merito che ha contraddistinto le prese di posizione negative da parte dei giudici nazionali.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Cappelletti, Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli minori” restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4