CONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Diritto di comparizione personale nel procedimento di riesame: le Sezioni Unite dirimono il contrasto insorto sull’interpretazione dell’art. 309, commi 6 e 8 bis, c.p.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X

L’Autore commenta la sentenza con cui le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.».

Come citare il contributo in una bibliografia:
J. Al Jundi, Diritto di comparizione personale nel procedimento di riesame: le Sezioni Unite dirimono il contrasto insorto sull’interpretazione dell’art. 309, commi 6 e 8 bis, c.p.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4