ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione si pronuncia su ammissione al concordato preventivo e omesso versamento delle imposte.

Cassazione Penale, Sez. III, Sent. 5 maggio 2020 (ud. 20 febbraio 2020), n. 13628
Presidente Andreazza, Relatore Gai

Segnaliamo ai lettori la sentenza n. 13628 del 2020, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra la procedura di concordato preventivo del soggetto tenuto al versamento delle imposte e il profilo degli effetti inibitori o meno della stessa rispetto all’obbligo di versamento imposto dalla legge tributaria e, conseguentemente, della rilevanza penale o meno dell’omissione del versamento.

La Corte si è uniformata all’orientamento, maggioritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la procedura di concordato preventivo, sia essa introdotta con piano concordatario o con riserva, non inibisce il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza sia successivo al deposito della domanda, giuste le disposizioni di cui all’art. 161, comma 7, e 167 legge fall., salva la presenza di un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori (in questo senso Sez. 3, n. 49795/2018, Sez. 3, n. 2860/2018, Sez. 4, n. 52542/2017).

Il pagamento del debito fiscale – si legge nella sentenza – «che, in condizioni ordinarie, costituisce un atto di ordinaria amministrazione, si qualifica quale atto di straordinaria amministrazione nel caso in cui il debitore sia ammesso ad una procedura di concordato preventivo» con la conseguenza che «la sua omissione costituisce reato». Ne deriva che «la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione e, pertanto, la stessa domanda non assume rilievo, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori».

Solo in quest’ultimo caso – precisa la Corte – sarà «configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario».

Nel ribadire tali principi di diritto, il Collegio si è posto in consapevole contrasto con altro orientamento, minoritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell’organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale» (in questo senso Sez. 3, n. 36320 del 02/04/2019).

Redazione Giurisprudenza Penale

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