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Il Decreto Legge sulle scarcerazioni nuovamente al vaglio della Consulta: anche il Tribunale di Sorveglianza di Sassari solleva questione di legittimità costituzionale.

Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ordinanza 4-9 giugno 2020, n. 645
Presidente Soro, Estensore De Vito

Si segnala, con riserva di approfondire il tema in un più ampio commento, l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale relative al Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 29, in tema di “Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19” (per accedere al testo del Decreto, clicca qui), nell’ambito del procedimento in cui era stato ordinato il differimento della pena, con concessione della detenzione domiciliare, nei confronti di Pasquale Zagaria.

Il medesimo Tribunale, in precedenza, con ordinanza del 23 aprile scorso (pubblicata in questa Rivista, ivi), aveva ritenuto le ragioni di salute preminenti alla ormai attenuata pericolosità sociale del detenuto, concedendogli la misura extramuraria che gli avrebbe permesso di proseguire le cure, senza mettere a rischio la vita dello stesso.

Come noto, a seguito del clamore mediatico suscitato da tale provvedimento, il Governo ha emanato il Decreto Legge 29/2020 con cui è stato previsto un meccanismo automatico di rivalutazione del beneficio penitenziario, per soggetti condannati per alcuni gravi reati (artt. 270, 270 bis, 416 bis c.p., 74, c. 1, D.P.R. 309/1990, delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo, nonché in relazione ai condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.

Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 1380 (pubblicata in questa Rivista, ivi), seguito dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino (ordinanza 3 giugno 2020, accessibile qui), avevano investito la Consulta di un primo vaglio di legittimità costituzionale della novella normativa, focalizzato sulla violazione del contraddittorio che verrebbe leso dalla decisione de plano del Giudice.

Nel caso in cui la misura fosse stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza, invece, il diritto di difesa viene garantito e, pertanto, il collegio sardo è entrato nel merito del Decreto 29/2020, eccependone l’incostituzionalità sotto ulteriori profili.

Innanzitutto, il Tribunale ha considerato l’obbligo di rivalutazione della detenzione domiciliare secondo la scansione disciplinata dal decreto un’invasione “della sfera di competenza riservata all’autorità giudiziaria, in violazione del principio di separazione dei poteri, tanto più in quanto applicata retroattivamente ai provvedimenti già adottati a decorrere dal 23 febbraio 2020”. 

Oltre alla violazione del diritto alla salute, da rinvenirsi nell’ipotesi di continuo vaglio del provvedimento di concessione del beneficio, il Tribunale ha ritenuto, altresì, richiamando il sopracitato provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, una violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui “in base a una presunzione di pericolosità correlata esclusivamente al titolo di reato e al regime detentivo, si individua all’interno della platea dei detenuti ammessi a provvedimenti umanitari in ragione dell’emergenza sanitaria, una categoria di detenuti destinatari di un procedimento di frequente rivalutazione marcatamente teso dal ripristino della detenzione carceraria, non assistito dal pieno dispiegarsi del potere discrezionale dell’autorità giudiziaria e non garantito sotto il profilo della tutela del diritto alla salute e all’umanità della pena”.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni:

– in relazione all’art. 2 del D. L. 20 maggio 2020, n.29 “nella parte in cui prevede che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria sia effettuata entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile e, ancora, immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta, per violazione degli artt. 3, 27, comma 3, 32, 102, comma 1 e 104, comma 1, Cost.”;

– in relazione all’art. 5 del D. L. 20 maggio 2020, n.29 “nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020, per violazione degli artt. 3, 27, comma 3, 102, comma 1 e 104, comma 1, Cost.”.