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Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e mancata previsione di una diminuzione di pena nel caso in cui “l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”: sollevata questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Treviso, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza, 24 dicembre 2019
Giudice dott. Mascolo

In tema di omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 589 comma 2 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena nel caso in cui «l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».

Il giudice osserva come l’art. 589-bis c.p., introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 1 della legge 23 marzo 2016, nel prevedere la pena da anni due ad anni sette di reclusione a chi si renda responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, preveda, al comma 7, una diminuzione di pena fino alla metà qualora l’evento non sia «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».

Le fattispecie astratte di cui agli articoli 589 e 589-bis c.p. – si legge nell’ordinanza – «incriminano ambedue condotte caratterizzate da colpa specifica: nel primo caso la colpa consiste nella violazione della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e, di conseguenza, dei lavoratori; nel secondo, nella violazione della normativa tesa a tutelare la sicurezza degli utenti delle strade. In ambedue i casi il bene oggetto di tutela è l’integrità fisica delle persone. Le due norme, pertanto, sono sostanzialmente identiche, se non sovrapponibili tra loro, quantomeno in relazione alla loro funzione, tanto che le violazioni delle stesse erano sanzionate, e con la stessa pena, nel comma 2 dell’art. 589 del codice penale, sino alla creazione del reato di omicidio stradale».

Manca, tuttavia, nella previsione dell’art. 589 comma 2 c.p. – prosegue il giudice – «una norma che, come avviene nell’art. 589-bis del codice penale, sminuisca la responsabilità di chi ha violato per colpa una disposizione nel caso in cui la condotta della vittima del reato sia stata tale da contribuire alla causazione dell’occorso». «Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio ci dicono le fonti – conclude l’ordinanza – e la verità che emerge da questo universale principio giuridico è il motivo che induce questo giudice a ritenere una ingiustificata disparità di trattamento tra le due ipotesi di reato, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione ed a rimettere gli atti a codesta Corte».

Redazione Giurisprudenza Penale

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