CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il contraddittorio anticipato cautelativo con il responsabile civile nell’incidente probatorio in indagini preliminari: nota ad un recente provvedimento del Tribunale di Rovigo

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Rovigo, Ufficio GIP, decreto, 2 luglio 2020

Fin dai primi giorni della pratica forense i Maestri si affannano ad inculcare  ai discenti la regola aurea della lungimiranza processuale, pietra miliare della giustizia predittiva, intesa come capacità del difensore di orientare le scelte di oggi in previsione degli scenari futuri; non è possibile affrontare il procedimento penale per compartimenti stagni, perché decisioni di oggi potrebbero pregiudicarne altre del domani: così, ad esempio, la scelta del quando rilevare una nullità dipende dalla sua natura ed in taluni casi è strategico attendere finanche che il procedimento approdi avanti la Suprema Corte.

In questo contesto si inserisce l’avvedutezza di cercare di coinvolgere il responsabile civile nell’incidente probatorio già nella fase delle indagini preliminari, così da arginarne l’esclusione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p.; sforzo per la verità non semplicissimo a fronte di un ordito codicistico di segno (apparentemente) contrario.

La focalizzazione del problema non può che prendere l’abbrivio dal dato positivo, perché è da questo, di per sé innocuo, che la (ri)elaborazione giurisprudenziale ne muta l’indole in aggressiva per gli interessi in primis dell’indagato / imputato ed in seconda battuta del danneggiato.

A venire in rilievo è l’art. 86, comma 4, c.p.p., a mente del quale “la richiesta [di esclusione del responsabile civile] può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654”.

Riempiendo di contenuto la citata disposizione, consolidata giurisprudenza ne ha dedotto che “il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo, può chiedere la propria estromissione oltre che per questioni concernenti la legitimatio ad causam o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova, suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa, in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito, come nel caso in cui il responsabile civile non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio” (Cass., sez. IV, 14/12/2018, n. 12870).

Invero, dopo alcuni arresti della giurisprudenza di merito, che aveva sposato un orientamento restrittivo sulla portata dell’art. 86, comma 2, c.p.p. e richiesto che l’eventuale pregiudizio alla difesa del responsabile dovesse passare per una valutazione nel merito degli elementi probatori raccolti prima della sua citazione, si è in seguito sviluppata (a partire da Cass., sez. III, 03/12/2003, n. 49456) ed è nel tempo prevalsa (con Cass., sez. III, 21/10/2004, n. 46746; Cass., sez. IV, 28/04/2016, n. 39028; Cass. 12870/2018 cit.) un’esegesi diametralmente opposta, in base alla quale la raccolta di elementi probatori in seno ad incidente probatorio – ma analoghe considerazioni potrebbero predicarsi, per esempio, in relazione agli accertamenti di cui all’art. 360 c.p.p. –, destinati a confluire nel fascicolo dibattimentale ex art 431 c.p.p. ed utilizzabili ai fini della decisione, è in re ipsa foriera di potenziali pregiudizi per il responsabile civile e, come tale, legittima la sua estromissione in forza dell’art. 86, comma 2, c.p.p.: “il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell’art. 86 c.p.p., comma 2, ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzionalmente pregiudizievoli” (Cass. 39028/2016 cit.).

Nel caso in particolare dell’incidente probatorio il giudice procedente non deve, né può, valutare in concreto, ora (nell’incidente probatorio) per allora (in ottica dibattimentale), se il pregiudizio potrà sussistere effettivamente o meno, anche perché, diversamente opinando, si finirebbe per richiedere al giudicante una valutazione anticipata e prognostica di un materiale probatorio ancora da acquisire.

La mancata partecipazione del responsabile civile all’incidente probatorio e l’inevitabile sua esclusione dalla fase dibattimentale sarebbe portatrice di vulnera alle posizioni dell’indagato/imputato, della persona offesa/parte civile e del responsabile civile.

L’imputato si potrebbe infatti trovare esposto in via esclusiva alla condanna risarcitoria nei confronti della parte civile, senza neppure poter opporre la sentenza all’assicurazione e potendo quindi incontrare consistenti difficoltà nell’ottenere una manleva.

La predetta evenienza è particolarmente grave in una fattispecie quale quella della assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli a motore, che, essendo obbligatoria per legge, non dovrebbe mai far mancare la relativa copertura assicurativa al contraente.

Spostando l’attenzione alla parte civile, questa vedrebbe frustrate le proprie garanzie risarcitorie, quale effetto, nei casi sopra detti, della esclusione dal processo del responsabile civile, senza avere alcuna possibilità di evitare tale situazione. Se è vero che la parte civile potrebbe affiancare alla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’imputato nel procedimento penale una autonoma causa civile contro il responsabile civile, è altrettanto vero che il relativo procedimento rimarrebbe sospeso ex art. 75 c.p.p.

Il responsabile civile potrebbe non godere di piena tutela della sua posizione processuale, dacché si potrebbe trovare, laddove non venisse accolta la sua esclusione, ad essere coinvolto in un processo penale nel quale, senza la sua partecipazione, sono state assunte prove utilizzabili per la decisione, con buona pace principio del contraddittorio nella formazione della prova consacrato nell’art. 111 Cost.

Un’impasse imbarazzante.

Il dettato codicistico invero non esclude expressis verbis il coinvolgimento del responsabile civile nell’incidente probatorio già nella fase delle indagini preliminari.

Se è vero che il disposto normativo di cui agli artt. 392 ss. c.p.p. espressamente non prevede la partecipazione del responsabile civile all’incidente probatorio in sede di indagini preliminari, è altrettanto vero che tale mancata previsione è banalmente conseguenza del fatto che il responsabile civile è una parte solo eventuale del procedimento penale, in tutte le sue fasi.

Se è vero che la disposizione di cui all’art. 83 c.p.p., così come corretta dalla nota sentenza n. 112/1998 della Corte Costituzionale, concede all’imputato, e non all’indagato, di richiedere la citazione del responsabile civile, è altrettanto vero e non revocabile in dubbio che, ai sensi dell’art. 61 c.p.p., all’indagato vanno riconosciute le stesse facoltà, garanzie e diritti che l’ordinamento attribuisce all’imputato, così come lo si deve intendere destinatario di ogni altra disposizione inerente l’imputato.

Se è vero che i rapporti tra parte civile e responsabile civile sono retti dal principio del simul stabunt vel simul cadent, il che ha come corollario che solo in presenza di una parte civile può esistere un responsabile civile, è altrettanto vero che in casi come quello in esame deve ritenersi ammissibile, ed anzi necessario, garantire un contraddittorio anticipato  e cautelativo tra il soggetto che diverrà parte civile e quello che diverrà responsabile civile, in uno ovviamente con colui che ora è indagato ed assumerà la qualifica di imputato.

Che il dato normativo sia solo in apparenza contrario è confermato da un isolato arresto della Suprema Corte (Cass., sez. III, 3/12/2003, n. 49456), in relazione ad un caso in cui il responsabile civile chiedeva la propria esclusione dal giudizio, poiché, prima della sua citazione, erano state raccolte in sede di incidente probatorio prove pregiudizievoli alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p.: nell’occasione il Massimo Collegio ha precisato che “il responsabile civile avrebbe potuto essere citato, a mente dell’art. 83 co. 2 c.p.p. (che pone, all’uopo, come termine ultimo la data di inizio del pubblico dibattimento), anche nella fase delle indagini preliminari, in tempo utile perché partecipasse all’incidente probatorio”.

Con il decreto in commento il Tribunale di Rovigo, aderendo alle tesi difensive, affronta di petto un sistema che, chiuso in sé stesso nel rigore del dettato positivo, rischia di implodere ed apre una via di fuga, al contempo rispettosa e garante dei principi costituzionali.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Bardelle, Il contraddittorio anticipato cautelativo con il responsabile civile nell’incidente probatorio in indagini preliminari: nota ad un recente provvedimento del Tribunale di Rovigo, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8