ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sul rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e occultamento o distruzione di documenti contabili.

Cass. pen., Sez. V, Sent. 24 luglio 2020 (ud. 6 luglio 2020), n. 22486
Presidente Palla, Relatore Settembre

Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione si è espressa sulla sussistenza o meno dell’istituto del concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 1, e comma 2, L.f.) e il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. n. 74/2000).

Il tema è di interesse perché – ammette la Corte – in astratto le due fattispecie potrebbero entrare in conflitto e potrebbe, dunque, concretarsi una ipotesi di concorso apparente di norme. Infatti, “la condotta materiale (del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, ndr) potrebbe coincidere con quella sanzionata dall’art. 216 L. fall., che prevede anch’essa l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili”.

Tuttavia, il supremo Collegio ha ritenuto che “anche laddove l’occultamento o la distruzione riguardino le medesime scritture contabili o i medesimi documenti, nulla osta alla contestazione (…) di entrambi i reati, che offendono beni giuridici diversi e sono animati da un diverso fine, trattandosi di reati che, esaminati sotto il profilo della fattispecie astratta (come sempre va fatto, allorché si tratti di risolvere il dilemma: concorso apparente di norme o concorso formale di reati?), non sono in rapporto di semplice specialità, ma di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell’illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato (…)”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha sancito che “La bancarotta documentale e il reato di cui all’art. 10 cit. concretano una ipotesi di concorso formale di reati e non pongono – allorché siano trattati congiuntamente – problemi di precedente giudicato, né di preclusione processuale”, con ciò escludendo l’ipotesi di concorso apparente di norme.

Redazione Giurisprudenza Penale

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