Attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e reati in materia di stupefacenti: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (24990/2020)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 2 settembre 2020 (ud. 30 gennaio 2020), n. 24990
Presidente Carcano, Relatore Mogini,
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 42731 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’ art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90».
Con sentenza n. 24990, depositata in data 2 settembre 2020, è stato affermato il seguente principio di diritto: «la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990».