ARTICOLIDALLA CONSULTADIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Lettura, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese davanti al GIP dall’imputato di un reato collegato: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 512 c. 1 c.p.p.

Corte Costituzionale, 20 ottobre 2020, sentenza n. 218
Presidente Morelli, Relatore Petitti

Come avevamo anticipato, con ordinanza del 27 giugno 2019 il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre la lettura delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari di cui non sia possibile la ripetizione per impossibilità di natura oggettiva, di imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b) c.p.p., da escutersi quale testimone assistito, nell’ipotesi di cui all’art. 64, comma 3, lettera c) c.p.p.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 218 del 2020, ritenendo fondata la questione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone.

Pubblichiamo, di seguito, il comunicato stampa pubblicato sul sito della Corte Costituzionale:

«Possono essere lette in dibattimento, qualora siano diventate nel frattempo “irripetibili”, le dichiarazioni rese al GIP, durante l’interrogatorio di garanzia, dall’imputato di un reato collegato dopo essere stato avvertito che su quelle implicanti la responsabilità di terzi egli potrà essere citato come “testimone assistito”.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 218 depositata oggi (redattore Stefano Petitti), che ha dichiarato illegittimo l’articolo 512, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tale lettura.

Nel giudizio che ha dato origine alla decisione, le dichiarazioni erano state rese da una persona arrestata per aver commesso vari reati: durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari, l’imputato, dopo aver ricevuto l’avvertimento previsto dall’articolo 64, terzo comma, lettera c), del Codice di procedura penale, aveva accusato di lesioni, ed altro ai suoi danni, i pubblici ufficiali che lo avevano arrestato; il pubblico ministero ne aveva quindi chiesto la citazione come “testimone assistito” ma nel frattempo egli si era reso irreperibile, circostanza che, secondo il Tribunale di Roma, non era prevedibile al momento in cui erano state rese le dichiarazioni sulla responsabilità di altri soggetti.

La Corte ha giudicato “irragionevole” che la norma censurata consenta la lettura, per irripetibilità, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori e dal GUP, e non anche degli atti assunti dal GIP nell’interrogatorio di garanzia dell’imputato di reato collegato, qualora questi sia stato citato per essere sentito come teste in dibattimento».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com