La sentenza della Cassazione su alcuni sequestri disposti nella vicenda sulla Fondazione Open: è illegittimo il sequestro avente primari fini esplorativi e volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua specificità fattuale
Cassazione Penale, Sez. VI, 30 ottobre 2020 (ud. 15 settembre 2020), n. 30225
Presidente Bricchetti, Relatore Ricciarelli
Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, la sentenza con cui la Corte di Cassazione è intervenuta su alcuni sequestri disposti nell’ambito del procedimento sulla Fondazione Open.
I giudici di legittimità hanno annullato l’ordinanza del Tribunale di Firenze in sede di Riesame, nonché il precedente decreto di perquisizione e sequestro, ribadendo «l’illegittimità di un sequestro avente primari fini esplorativi volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua specificità fattuale».
Il sequestro probatorio – si legge nel provvedimento – «presuppone l’individuazione di un fatto costituente reato, individuato nei suoi tratti essenziali di tempo, luogo e azione, e, in relazione ad esso, la prospettazione a pena di nullità della condotta incriminata, la riconduzione ad una fattispecie di reato e l’indicazione della relazione intercorrente tra i beni sottoposti a vincolo e l’ipotesi criminosa; in altre parole, la necessità di delineare i tratti della condotta e della fattispecie di reato è strettamente correlata all’esigenza di dar conto del nesso di pertinenzialità con il bene».
In questo caso – conclude la Corte – «non sono definiti in alcun modo i contorni essenziali della vicenda, che dovrebbe ricondursi ad un traffico di influenze, in assenza del riferimento al tipo di mediazione richiesta o all’individuazione della controprestazione da remunerare e soprattutto in relazione alla determinabilità dei pubblici ufficiali, temi cui sarebbero poi da ricondurre le attività investigative di ricerca della prova, che nel caso di specie risultano invece volte non tanto a trarre conferme di ipotesi ragionevolmente formulate, bensì ad acquisire la vera e propria notizia di reato».
Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati.