La normativa di emergenza per la giustizia penale nella cd. seconda ondata di Covid-19.
Il ritorno dell’emergenza sanitaria dopo l’estate ha, per ora, visto un duplice intervento del Governo sulla giustizia penale, in occasione dei due decreti legge cosiddetti Ristori e Ristori Bis.
Le misure adottate, di cui più sotto si da sinteticamente conto, resteranno in vigore fino allo scadere dello stato di emergenza, che, attualmente, è dichiarato sino al 31 gennaio 2021.
Il Decreto Ristori (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020) ha introdotto disposizioni in materia di (i.) svolgimento delle indagini preliminari e delle udienze da remoto, (ii.) celebrazione dei procedimenti presso la Corte di cassazione, (iii.) deposito di atti per via telematica o via PEC, (iv.) concessione di licenze e permessi premio ai detenuti, esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.
Il Decreto Ristori Bis (d.l. 9 novembre 2020, n. 149, in vigore dal 9 novembre 2020) ha, invece, introdotto norme con riguardo a (i.) la celebrazione dei giudizi di appello, (ii.) le ipotesi di sospensione del procedimento per effetto di obblighi di quaranta o isolamento fiduciario, (iii.) le conseguenti ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare.
Spicca, rispetto alla normativa prevista per la cd. prima ondata, l’assenza, allo stato, di una ipotesi di temporanea sospensione generale delle attività di udienza. Sicché, nel rispetto delle più specifiche norme stabilite dai due citati decreti, la giustizia penale prosegue.
Di seguito, si offre una sintesi delle disposizioni applicabili alla giustizia penale. Si allegano, inoltre, un estratto del Decreto Ristori ed un estratto del Decreto Ristori Bis, con le norme rilevanti. Più sotto, infine, è possibile scaricare il testo integrale dei due decreti.
Decreto Ristori
Art. 23 – Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Comma 1 – Durata delle presenti disposizioni pari alla durata dello stato di emergenza.
Comma 2 – Compimento da remoto di atti di indagine che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza.
Comma 3 – Possibilità di celebrazione delle udienze a porte chiuse ex art. 472, comma 3, c.p.p.
Comma 4 – Partecipazione all’udienza dell’indagato-imputato detenuto tramite video conferenza.
Comma 5 – Possibilità di celebrazione delle udienze da remoto, ad eccezione delle udienze istruttorie e di discussione, per le quali è richiesto il consenso delle parti.
Comma 8 – Decisione dei ricorsi per Cassazione senza l’intervento delle parti, salva richiesta delle parti.
Comma 9 – Disciplina della camera di consiglio da remoto.
Art. 24 – Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Comma 1 – Deposito atti ex art. 415 bis, comma 3, c.p.p. mediante il portale del processo penale telematico.
Comma 2 – Deposito di ulteriori atti individuati con Decreto del Ministero della Giustizia mediante il portale del processo penale telematico.
Comma 3 – Deposito di ulteriori atti mediante PEC.
Comma 6 – Inefficacia del deposito di atti ex art. 415 bis mediante PEC.
Art. 28 – Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà fino al 31 dicembre 2020
Art. 29 – Durata straordinaria dei permessi premio
Comma 1 – Concessione di permessi premio anche oltre i limiti temporali ordinari.
Comma 2 – Deroga alla concessione per detenuti per particolari tipi di reati.
Art. 30 – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Comma 1 – Esecuzione, su istanza di parte, della pena detentiva presso il domicilio se non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salve deroghe.
Comma 2 – Concessione dell’esecuzione della pena presso il domicilio, salvi gravi motivi ostativi.
Comma 3 – Applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici (cd. braccialetto elettronico), salvo si tratti di detenuti minorenni.
Comma 4 – Disattivazione della procedura di controllo elettronico sotto la soglia dei sei mesi di detenzione residua.
Comma 6 – Deroga all’obbligo di redazione della relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione ex art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199.
Decreto Ristori Bis
Art. 23 – Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
Comma 1 – Celebrazione del rito di appello in camera di consiglio senza intervento delle parti, salva richiesta di discussione orale, ad eccezione delle udienze di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Comma 2 – Presentazione delle conclusioni per via telematica ex art. 24, d.l. n. 137/2020.
Comma 3 – Deliberazione della Corte di appello con le modalità previste dall’art. 23, comma 9, d.l. n. 137/2020.
Comma 4 – Presentazione della richiesta di discussione orale.
Art. 24 – Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
Comma 1 – Sospensione dei giudizi penali in caso di obbligo di quarantena o di sottoposizione a isolamento fiduciario del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire.
Comma 2 – Rinvio delle udienze dei procedimenti sospesi ex comma 1 entro sessanta giorni alla prevedibile cessazione dell’impedimento del soggetto citato; in alternativa, sospensione della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Comma 3 – Effetti della sospensione di cui al comma 1 sulla sospensione dei termini di durata complessiva della custodia cautelare (art. 304, comma 6, c.p.p.).
Comma 4 – Sospensione dei procedimenti disciplinari in caso di obbligo di quarantena o di sottoposizione a isolamento fiduciario del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova.