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Sospensione della prescrizione ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 nei procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 26 novembre 2020, informazione provvisoria n. 23 del 2020
Presidente Cassano, Relatore Pistorelli

Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette».

All’udienza del 26 novembre 2020, le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione:
«La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, opera con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
Il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 del citato art. 83, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo.
Analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo, in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 83 c. 7 lett. g).
Nel caso in cui il provvedimento ai sensi dell’art. 83 c. 7 lett. g). sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione.
Le Sezioni Unite  hanno, altresì, precisato che i due periodi di sospensione suindicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio
».

Redazione Giurisprudenza Penale

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