ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Legittima la costituzione di parte civile dei risparmiatori per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza e per il falso in prospetto

[a cura di Lorenzo Nicolò Meazza]

Tribunale di Treviso, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 12 dicembre 2020
Giudice dott. Gianluigi Zulian

Il G.U.P. di Treviso, nel procedimento Bim – Veneto Banca, ha ritenuto la legittimazione attiva a costituirsi parte civile in relazione al reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, ex art. 2638 c.c., anche a soggetti diversi rispetto a Banca d’Italia e CONSOB.

In particolare, sono stati ammessi, quali soggetti danneggiati, i risparmiatori e gli investitori che avrebbero patito dei “danni mediati” dalle fattispecie criminose contestate.

La decisione si inserisce in un contesto dottrinale e giurisprudenziale piuttosto controverso (si veda sul tema, con posizioni critiche, F. Boncompagni, Legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10 e P. Tabasso, La costituzione delle parti civili nei processi delle popolari venete. Tra approdi già noti e soluzioni ermeneutiche innovative, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 4).

Il Magistrato veneto, motivando in punto ammissibilità della costituzione di parte civile, ha innanzitutto fatto leva sulla pacifica “non coincidenza tra persona offesa e soggetti danneggiati dal reato”, che non è “in alcun modo ostativa al riconoscimento anche in capo a questi ultimi di un diritto risarcitorio, purché venga accertata la produzione nella sfera giuridica degli stessi di un danno ascrivibile, secondo le regole della causalità umana, alla condotta del soggetto attivo del reato”.

D’altra parte, secondo il G.U.P., sarebbe irrilevante la circostanza che il bene giuridico tutelato dal delitto di cui all’art 2638 c.c. sia rappresentato da uno specifico interesse pubblico: ciò non esclude “che anche interessi privati possano essere lesi o compressi dalla violazione della norma incriminatrice, giustificando, di conseguenza, la costituzione di parte civile nel processo penale di chi di tali interessi è portatore”.

Le condotte illecite contestate, nel caso di ostacolo alle funzioni di vigilanza, avrebbero diffuso l’apparenza di una solidità patrimoniale dell’istituto di credito diversa rispetto a quella effettiva “idonea a trarre in inganno i risparmiatori e gli investitori, in particolare comunicando alle Autorità di controllo un ammontare del Patrimonio di Vigilanza difforme dal vero, ledendo così la fiducia dei risparmiatori e la loro libertà negoziale”.

Per il G.U.P., infine, la costituzione è ammessa anche in relazione all’ipotesi delittuosa di falso in prospetto, ai sensi dell’art. 173bis D.Lgs. 58/1998. Trattandosi di una “fattispecie a consumazione istantanea produttiva di effetti idonei a protrarsi nel tempo”, non solo i soggetti che hanno sottoscritto un aumento di capitale in base al prospetto ingannevole sono legittimati a costituirsi parte civile (vantando un danno diretto), ma anche chi “pur non avendo aderito all’aumento di capitale, si sia determinato ad acquistare azioni in epoca poco successiva, basando (e provando) le proprie valutazioni di convenienza dell’operazione sul prospetto informativo medesimo”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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