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La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: la Consulta si pronuncia.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12 – ISSN 2499-846X

Il 3 dicembre 2020, con la sentenza n. 260 (pubblicata in questa Rivista, ivi), la Corte Costituzionale ha risolto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall’art. 1, co. 1, lett. a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, nonché degli artt. 3 e 5 della medesima legge, sollevate dai giudici di La Spezia, Napoli e Piacenza.

Come è noto, ai sensi della legge 12 aprile 2019, n. 33, entrata in vigore il 20 aprile seguente, è stato (nuovamente) precluso l’accesso al rito abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

La Corte, con la pronuncia in commento, ha escluso che la disciplina riformata del rito abbreviato si ponga in contrasto con i principi costituzionali e, più in particolare, con gli artt. 3, 24, anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27 co. 2, 111, co. 1 e 2, e 117, co. 1, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, della Costituzione.

Così, lungi dall’avallare le ragioni di politica criminale sottostanti alla riforma legislativa, dalle quali, beninteso, ha preso le distanze, la Consulta ha ritenuto, tuttavia, di non poterle qualificare come arbitrarie o irragionevoli.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Barbero, La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: la Consulta si pronuncia, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12