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Accertamento del tasso alcolemico mediante elementi sintomatici: l’impossibilità di espirare nell’etilometro quale prova dello stato di ebbrezza – Cass. Pen. 31286/2013

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 luglio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 31286
Presidente Bianchi – Relatore Esposito – P. G. Gaeta (conf.)

La massima

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 Cod. Strada, con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Ne discende che in tutti i casi in cui – pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima – non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori.       

Il commento

La pronuncia in commento si inserisce nel solco già tracciato da precedenti decisioni dalla Suprema Corte [1] in materia di legittimità e piena utilizzabilità probatoria dei risultati dell’accertamento dello stato di ebbrezza desunto esclusivamente da elementi sintomatici, in difetto di ulteriori rilievi strumentali quali il test alcolmetrico, purchè si tratti di indici inequivoci e vi sia la garanzia di una specifica ed adeguata motivazione, che consenta il controllo sul ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla decisione di condanna.
Ai fini della comprensione della problematica giuridica sottesa alla vicenda de qua, appare opportuno delineare in sintesi la normativa che disciplina questa tipologia di accertamenti corporali, che autorevole dottrina [2] riconduce – unitamente a quelli finalizzati alla verifica della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo (ex art. 187 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii.) – nella categoria dei cc.dd. accertamenti «obbligatori» sottolineandone, attraverso tale denominazione, il discrimen rispetto agli accertamenti corporali «coattivi». [3]
Mentre questi ultimi sono infatti configurabili come situazioni temporanee o durature di assoggettamento, che determinano una restrizione della libertà personale rientrando, pertanto, nella previsione di cui all’art. 13 Cost. – e nelle relative garanzie della duplice riserva di legge e di giurisdizione- viceversa, il fondamento costituzionale degli accertamenti obbligatori deve individuarsi nell’art. 23 Cost. Nel prevedere che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», tale norma impone o vieta al soggetto un determinato comportamento, comminandogli, in caso di rifiuto o mancata collaborazione, una specifica sanzione, senza che tale rifiuto sia superabile attraverso l’esecuzione coattiva delle operazioni. [4]
Il fondamento di tale sanzione viene a sua volta individuato in un’esigenza di solidarietà sociale in base alla quale il comportamento pericoloso dell’individuo non deve nuocere agli altri: agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada si prevede, infatti, che l’accertamento effettuato dalla polizia, attraverso etilometro, dello stato di ebbrezza del conducente, ovvero il suo accompagnamento coattivo presso strutture sanitarie pubbliche per il prelievo di campioni di liquidi biologici –  al fine di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope – obbliga l’interessato alla collaborazione; l’eventuale rifiuto all’accertamento viene punito con l’applicazione della sanzione più elevata prevista per il reato in corso di accertamento [5].
Nello specifico, l’art. 186 del Codice della Strada attribuisce all’organo di polizia il potere di imporre al conducente accertamenti volti a verificare la presenza di alcool nel sangue [6]: il comma 3 della norma in parola dispone che, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione a tali accertamenti, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, «nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili». Detti accertamenti preliminari –  facoltativi e non obbligatori  – possono consistere sia in vere e proprie prove comportamentali (stare in equilibrio su di un piede, portarsi l’indice al naso, seguire una linea continua per un certo tratto, ecc.), sia in prove tecniche mediante strumenti portatili in grado di rilevare la presenza di alcool, senza però la quantificazione del relativo valore: in ogni caso le caratteristiche di tali accertamenti devono essere rispondenti a specifiche direttive impartite dal Ministero dell’Interno [7].
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 siano stati effettuati ed abbiano dato esito positivo, ovvero in caso d’incidente ovvero quando si abbia comunque motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ubriachezza, gli organi di Polizia stradale procedono all’accertamento del tasso alcolemico mediante strumenti e procedure disciplinati all’art. 379 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, tra cui l’etilometro. Tale accertamento – che richiede il compimento di almeno due test in un intervallo di cinque minuti, i cui risultati siano concordanti – può essere compiuto anche accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio o comando: tale accompagnamento, secondo la dottrina [8], non può essere qualificato come “coattivo”, stante il diritto del soggetto passivo di rifiutarsi, salva l’applicazione della relativa sanzione, come abbiamo visto.
Nell’ipotesi in cui il conducente rimanga coinvolto in un incidente stradale e venga conseguentemente sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate. E’ previsto che in tale circostanza il personale medico possa procedere all’accertamento avvalendosi dell’etilometro, delle metodologie in uso presso la struttura, ovvero di esami condotti su liquidi biologici prelevati dal conducente, compreso il prelievo ematico.
Tali accertamenti, infine, devono essere ricondotti tra gli atti di polizia giudiziaria indifferibili ed urgenti di cui all’art. 354, comma 3, c.p.p.: di conseguenza sono ad essi applicabili gli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p. che impongono  l’obbligo per la polizia di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, il quale ha diritto di presenziare al compimento dell’accertamento senza però esserne preventivamente avvisato, nonchè l’art. 366 c.p.p., per quanto riguarda il deposito dell’atto presso la segreteria del pubblico ministero.
Ebbene, all’interno del quadro normativo così delineato, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato [9] che lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura previste all’art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: infatti, stante il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente nel nostro sistema processuale penale una “prova legale”, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, come l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, così come può disattendere l’esito fornito dall’etilometro, purché fornisca motivazione logica ed esauriente del suo convincimento. In tali ipotesi occorre, peraltro, che «gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un’assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo» [10].

All’interno di questo indirizzo – sempre più granitico – si colloca pertanto la pronuncia in commento.
Nel caso di specie il giudice di prime cure condannava l’imputato – conducente di un veicolo che, dopo aver investito un pedone, si dava alla fuga –  per i reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) e 189 commi 6 e 7 del C.strad., sulla base dei risultati di un unico rilievo effettuato mediante etilometro, che aveva registrato un tasso alcolemico pari a 1,94 g/l, rientrante pertanto nella terza e più aspra fascia sanzionatoria prevista per il reato contravvenzionale in esame; al momento dell’accertamento non era stato possibile procedere ad un secondo rilievo – come prescritto – a causa delle cattive condizioni psicofisiche del soggetto, che non era stato in grado di espirare nel boccaglio dell’apparecchio.
La Corte d’Appello territorialmente competente, adita dall’imputato, riformava la sentenza di primo grado, riconducendo il fatto ascritto nell’ipotesi prevista alla lettera a) dell’art. 186 Codice della strada – che contempla una violazione di natura meramente amministrativa e non penale – in ragione dell’unico rilievo strumentale effettuato considerato, come tale, inidoneo a fornire la prova della sussistenza di un tasso alcolemico inquadrabile nella terza fascia sanzionatoria prevista dalla norma in parola. Conseguentemente, l’imputato veniva assolto dal reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, pur vedendosi confermata la condanna per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, C. strad.
Proponevano ricorso per Cassazione sia l’imputato che il Procuratore Generale: quest’ultimo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, per avere erroneamente il Giudice di seconde cure assolto l’imputato dal reato de quo, trascurando completamente la circostanza per cui  l’impossibilità di espirare nell’etilometro in occasione della seconda misurazione era da considerarsi conseguenza diretta dello stato di alterazione psicofisica in cui versava il conducente, determinata dall’ebbrezza alcolica. In accoglimento di tali motivi d’impugnazione, la Suprema Corte cassa pertanto con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo il principio secondo cui una volta ammesso che lo stato di ebbrezza possa essere accertato con qualsiasi mezzo, ergo anche su base sintomatica, in relazione a tutte le ipotesi previste dall’art. 186 Cod. Strada, ne derivano l’illogicità e la contraddittorietà della decisione che riconduca l’accertamento dello stato di ebbrezza, così effettuato, sempre nell’ipotesi meno grave contemplata alla lettera a) della sopra richiamata norma, sull’erroneo presupposto che per potersi ritenere integrate le più gravi ipotesi di cui alle lettere b) e c) sia invece indispensabile l’esito di un secondo rilievo strumentale.
Al contrario, secondo gli Ermellini, solo allorquando, pur essendo stato accertato con rilievi strumentali il superamento della soglia minima di ebbrezza alcolica, gli altri elementi sintomatici che compongono il compendio probatorio non siano tali da far superare il vaglio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, la condotta contestata potrà essere ricondotta nella più blanda ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 186 C. Strad.; viceversa, ogni qualvolta si sia in presenza di «manifestazioni eclatanti di ebbrezza», il giudice potrà ritenere configurato il reato contravvenzionale de quo anche nelle sue due fasce di maggiore gravità, corredando la propria decisione di idoneo apparato motivazionale.


[1] Si vedano, ex multis: Cass.Pen, Sez. IV, sentenza 07giugno 2012, n. 27940, rv. 253598; Sez. IV, sentenza 9 giugno 2011, n. 28787, rv. 250714
[2] Bonetti M., Riservatezza e processo penale, Milano, 2003, 213 e ss; Felicioni P., Accertamenti sulla persona e processo penale, Ipsoa, 2007, 131.
[3] La categoria degli “accertamenti corporali coattivi” affonda le sue radici nella storica sentenza Corte cost., 27 giugno 1996, n. 238, in Giur. Cost. 1996, 2142, nella quale la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale[3] ell’art. 224, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate. La sentenza in esame, andando ben oltre il caso concreto oggetto dell’ordinanza di rimessione ed estendendosi a tutte le ipotesi in cui debbano essere adottati dal giudice o anche dal magistrato del pubblico ministero provvedimenti incidenti sulla libertà personale dell’indagato, dell’imputato, della persona offesa o di terzi, ha creato un grave vuoto normativo, colmato dal legislatore solo a distanza di anni mediante la legge 31 luglio 2005 n. 155, con la quale fu introdotta la disciplina del prelievo di materiale biologico nel processo penale a fini identificativi dell’indagato – attraverso l’introduzione del comma 2-bis all’art. 349 c.p.p.- e in sede di accertamenti e rilievi urgenti sulle persone – attraverso le modificazioni apportate alla seconda parte del comma 3 dell’art. 354 c.p.p. (quest’ultima soppressa dall’art. 27 della L. 30 giugno 2009 n. 85).
[4] Questa distinzione è proposta da Felicioni P., Accertamenti sulla persona e processo penale, cit., 31.
[5] A tale proposito, va ricordato che più volte (si veda, in ultimo: Cass.Pen., 7 marzo 2013, n.10605‏) la Suprema Corte ha sottolineato che il diritto del soggetto di rifiutare di sottoporsi all’accertamento corporale ben può integrare un reato, senza che si profilino questioni di incostituzionalità, giacchè in presenza di specifici presupposti identificati dal legislatore l’esercizio del diritto del singolo può essere legittimamente limitato dal prevalente interesse pubblico all’accertamento del reato.
[6] Giova ricordare che nella summenzionata sentenza n. 238/1996, la Corte costituzionale fa riferimento alle suddette norme del Codice della Strada quali esempi di disciplina che opera un corretto bilanciamento tra esigenze probatorie di accertamento del reato ed esigenze di tutela del singolo, così statuendo: “[…..]in un diverso (ma anch’esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – [ha]dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell’accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all’acquisizione probatoria)”.
[7] Circolare del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2005, num.300/A/1/ 42175/109/42.
[8] Felicioni P., Accertamenti sulla persona e processo penale , 137, cit.
[9] Si vedano, a titolo esemplificativo: Cass. Pen, Sez. IV, 07giugno 2012 n. 27940, rv. 253598;  Sez. IV, 12 ottobre 2011 n. 43017, rv. 251004; Sez. Un., 27 settembre 1995, Cirigliano, in Giust. pen., 1996, II, 337.
[10] Cass. Pen., sez. IV, 13 luglio 2005, C., in C.E.D. n. 232232.