Le carenze strutturali ed organizzative delle aziende ospedaliere quale nuova frontiera della responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs. 231/2001. Analisi in una prospettiva comparatistica e de jure condendo alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19 Pandemy.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis – ISSN 2499-846X
L’emergenza Covid-19 Pandemy ha collocato al centro del dibattito il tema della responsabilità sanitaria.
Tale tematica ha una valenza particolarmente estesa rispetto alla responsabilità medica poiché si fa riferimento alle prestazioni rese da una pluralità di soggetti con diverse qualifiche (medici, paramedici, infermieri, ausiliari) e riporta l’attenzione sulla disfunzione organizzativa, che potrebbe rilevare quale criterio di imputazione della responsabilità della struttura sanitaria.
Vista l’impossibilità de jure condito di configurare la responsabilità diretta delle strutture sanitarie – che possono rispondere sul piano civilistico, ove assumono obblighi risarcitori – la giurisprudenza penale nelle rare pronunce sul tema, per gli eventi lesivi da reato, tende a ripartire la responsabilità tra i medici, gli operatori sanitari e gli organi amministrativi.
In tale contesto, soprattutto nei casi in cui il sanitario è costretto ad operare in strutture che presentino evidenti deficit di mezzi e organizzativi, l’operato del medico è esposto a numerosi e rilevanti rischi di responsabilità penale, in cui gli operatori sanitari sono costretti ad accollarsi, nei casi più estremi, quella che in dottrina è definita colpa per assunzione.
Tali responsabilità vengono in rilievo in maniera ancora più marcata durante le fasi emergenziali e tendono a favorire la proliferazione della cd. medicina difensiva: si ripropone dunque la problematica dell’inadeguatezza dell’art. 590 sexies c.p., introdotto nel codice penale con la legge Gelli-Bianco e specificamente dedicato alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.
Il contributo intende soffermarsi su tali problematiche proponendo un’analisi della responsabilità delle aziende ospedaliere e – in una prospettiva de jure condendo – una possibile ed ormai ineludibile riforma che preveda l’introduzione di una responsabilità dell’ente per eventi lesivi conseguenti a carenze strutturali ed organizzative, così estendendo la disciplina 231 agli enti ospedalieri (con le dovute modifiche relative ai criteri di imputazione del fatto).
Sarebbe un intervento di grande impatto e, probabilmente, l’unica soluzione per perseguire eventi lesivi dipendenti da deficit organizzativi in ambito sanitario.
In un’ottica comparatistica, lo schema di riferimento potrebbe essere quello anglosassone del Corporate Manslaughter, con cui è stato introdotto un nuovo modello di omicidio, ascrivibile direttamente alla corporation e non agli amministratori e/o agli operatori sanitari.
L’elaborato analizzerà tali problematiche dalle quali discende la necessità di prevedere e introdurre una responsabilità delle strutture sanitarie per deficit di organizzazione, finalizzata a tutelare adeguatamente l’operato dei sanitari, al fine di arginare la medicina difensiva.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Palmieri, Le carenze strutturali ed organizzative delle aziende ospedaliere quale nuova frontiera della responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs. 231/2001. Analisi in una prospettiva comparatistica e de jure condendo alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19 Pandemy, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis