Gruppi bancari e responsabilità 231. L’insidia della risalita del reato da controllata a controllante.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 2 – ISSN 2499-846X
di Paolo Vernero, Maria Francesca Artusi e Luca Vernero
Prima di addentrarsi nel tema specifico della responsabilità dei gruppi bancari conseguente alla commissione di un fatto illecito penalmente rilevante, appare opportuna una breve disamina della disciplina dei gruppi di imprese nell’ambito della sistematica del D.lgs. 231/2001.
La rilevanza economica del gruppo è oggi un fenomeno indiscutibile: anche per le imprese di medie dimensioni, il gruppo di società rappresenta infatti oggi il format prevalente.
Il nostro ordinamento non contiene alcuna definizione di gruppo di imprese, limitandosi ad affrontare solo alcuni profili del fenomeno: tra essi il più rilevante è certamente il tema della responsabilità in ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento (vedasi artt. 2497 e ss.. c.c.). Il rispetto dei principi di corretta gestione societaria, per quanto di difficile classificazione data la loro complessità, ricomprende l’ottemperanza, da parte della capogruppo, sia degli obblighi generali di amministrare con diligenza e senza conflitti di interessi, sia delle norme previste dalla natura delle singole società facenti parte del gruppo, piuttosto che dai loro singoli statuti. Non solo: gli input della capogruppo alle società dirette devono essere prima di tutto coerenti e rispettosi degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui agli artt. 2381, commi 3 e 5, 2403, comma 1 e 2086, comma 2 c.c.
D’altra parte, il gruppo di imprese ben prima di rappresentare un fenomeno giuridicamente rilevante è un fatto economico. Secondo questa concezione lo stesso si può definire quale “…aggregazione di più società formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate ad una direzione economica unitaria. Le società del gruppo sono cioè soggetti di diritto distinti fra loro, benché coordinati e diretti per il conseguimento di un unico interesse economico ed imprenditoriale (c.d. “interesse di gruppo”)…”.
Anche se il legislatore non ha elaborato una specifica disciplina per la fattispecie del gruppo di società e ha by-passato la questione della definizione della fattispecie, negli ultimi anni si è indubbiamente passati da un insieme di disposizioni isolate (per lo più collocate nell’ordinamento societario) ad un progressivo consolidamento di un insieme coordinato di regole che disciplina la materia, al punto che, ad oggi, in campo civilistico si è ormai in presenza di un sistema organico caratterizzante il gruppo di società.
Il fenomeno dei “gruppi di imprese” amplifica le problematiche tipiche del diritto penale dell’economia, allontanando il vertice decisionale dalla operatività “di prima linea”, rendendo più articolato l’accertamento delle responsabilità e delle posizioni di garanzia. Problematiche che vengono ulteriormente accentuate quando si tratti di realtà multinazionali, operanti in una pluralità di Paesi. In quest’ambito, infatti, risaltano maggiormente alcuni profili specifici di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica, quali esemplificativamente: la dispersione geografica delle attività; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il possibile – più vasto – impatto degli episodi criminosi; le accentuate difficoltà nel perseguirli. A ciò bisogna aggiungere le difformità normative dei diversi ordinamenti di riferimento.
Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Vernero – M. F. Artusi – L. Vernero, Gruppi bancari e responsabilità 231. L’insidia della risalita del reato da controllata a controllante, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 2