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Preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo nel caso di imputato infermo di mente: sollevata questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Rimini, Ufficio del Giudice dell’Udienza Preliminare, Ordinanza, 19 gennaio 2021
Giudice dott.ssa Benedetta Vitolo

In tema di giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo – questione su cui, come è noto, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 260/2020 (commentata su questa Rivista da F. Barbero, La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: la Consulta si pronuncia, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12) – segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, laddove non prevede che l’imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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