CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Modelli 231 e rating di legalità. Regolamento attuativo AGCM n. 28361 del 28.7.2020

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3 – ISSN 2499-846X

1. Il rating di legalità.

Il rating di legalità è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento nazionale con l’art. 5 ter del D.L. 1/2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ([1]), così disciplinando un indicatore sintetico del rispetto di standard elevati di legalità, con l’intento di promuovere l’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.

In concreto, la norma prevede l’attribuzione di un rating di legalità, visivamente identificabile mediante un badge a stellette, mediante il quale si indica il livello di compliance ai profili indicati dalla norma da parte dell’azienda che ne ha fatto richiesta.

Il rating viene attribuito con delibera dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) alle aziende richiedenti che soddisfino i seguenti requisiti:

  1. Sede operativa sul territorio nazionale;
  2. Fatturato minimo di due milioni di euro;
  3. Iscrizione da almeno due anni nel registro delle imprese o nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative.

L’azienda ha diritto ad ottenere il punteggio base di una stelletta (⭐) al soddisfacimento dei requisiti dettati dall’art. 2 commi 2 e 3 del regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Essi consistono nel non essere state le figure apicali (titolare, amministratori, institore, direttore tecnico, procuratori, etc.- anche se cessati nell’anno precedente la richiesta) destinatari di misure di prevenzione e cautelari personali e/o patrimoniali, non essere stata pronunciata sentenza di condanna, emesso decreto penale ovvero sentenza di applicazione pena per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, per i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000, per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per altri reati espressamente previsti dalla norma (art. 2 co. 2 lett. a, b, b bis).

Allo stesso modo, la società non deve essere stata oggetto di sentenza di condanna, applicazione pena o misure cautelari in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (art. 2 co.2 lett. c), non deve essere stata destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione Europea per illeciti antitrust (art. 2 co. 2 lett. d), non deve essere stata destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette (art. 2 co. 2 lett. d bis), non deve essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente all’accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse (art. 2 co. 2 lett. e).

Il rating non può essere concesso inoltre se la società è stata destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente all’accertamento del mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 co. 2 lett. f), se effettua transazioni finanziarie con strumenti di pagamento non tracciabili (art. 2 co. 2 lett. g), se è destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici (art. 2 co. 2 lett. h), ovvero di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 2 co. 2 lett. i), o, infine, se la società è controllata di diritto o di fatto da società o enti stranieri i cui soggetti non siano identificabili (art. 2 co. 2 lett. l).

A mente dell’art. 3, il rating non può essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni antimafia o di cui sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32 D.L. 24 giugno 2014 n. 90.

Il punteggio base di una stelletta ⭐ potrà essere incrementato di un ➕ qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. adesione a protocolli di legalità del Ministero dell’Interno con associazioni di categoria;
  2. utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
  3. adozione di una funzione di audit o di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001;
  4. adozione di processi organizzativi in materia di Corporate Social Responsibility;
  5. essere iscritti in white list;
  6. aver adottato codici etici di autoregolamentazione;
  7. aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e contrasto della corruzione;
  8. aver denunciato reati commessi in danno dell’imprenditore, dei familiari o dei collaboratori, se l’azione penale è stata esercitata (art. 3 co. 4).
  9. al conseguimento di 3 “➕”, l’azienda avrà diritto a fregiarsi di una ulteriore stelletta (⭐), fino ad un massimo di 3 (⭐⭐⭐).

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato da chi presenta la domanda ed è oggetto di controlli da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, anche tramite gli enti ispettivi.

Il rating di legalità ha durata biennale e l’impresa è tenuta a comunicare eventuali variazioni rispetto alla situazione dichiarata.

2. Il nuovo regolamento attuativo approvato con delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020.

La delibera 28361 del 28 luglio 2020 (bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020) ha modificato la precedente delibera AGCM del 12 novembre 2012 recante il Regolamento attuativo in materia, recependo alcune indicazioni che i differenti stakeholders avevano espresso sulla base della bozza di regolamento proposta dall’Autorità.

Le novità prevedono un’estensione dell’ambito di applicazione anche ai soggetti iscritti solamente al Repertorio Economico Amministrativo ed un ampliamento dei requisiti da rispettare per ottenere il rating.

3. Il quadro complessivo della disciplina.

Appare chiara la direzione in cui si muove il legislatore, seppur attraverso una serie di provvedimenti che rischiano di perdere organicità: la promozione di percorsi di eticità aziendale, di diritto penale preventivo e più in generale di compliance aziendale.

In tale direzione si colloca anche il D. Lgs. 12 gennaio 2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con la novellata interpretazione del concetto di adeguato assetto organizzato di cui all’art. 2086 c.c..

La nuova cultura aziendale pare incontrare il favore delle società e degli enti, anche in considerazione delle domande di rating presentate all’Autorità ([2]).

È evidente il ruolo essenziale che anche in tale ottica può essere svolto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, la cui previsione normativa ha rappresentato il primo passo del percorso ormai ventennale del diritto penale preventivo.

Sul punto, peraltro, appare condivisibile la critica di chi lamenta la necessità di una valorizzazione dell’adozione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 che vada ben oltre l’attribuzione di un semplice ➕ ai fini del rating.

Al di là dei principi, lo sforzo della disciplina è comunque quello di fornire alle aziende che certificano il proprio rating di legalità anche dei benefici concreti e tangibili, in particolar modo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli istituti di Credito.

L’azienda che si dota del rating di legalità ottiene infatti un miglioramento dell’immagine aziendale (basti pensare che le visure delle Camere di Commercio riportano nella sezione “attività, albi, ruoli, licenze” informazioni relative al possesso del rating sin dal novembre 2017 e che le stesse vengono elencate in un’apposita sezione del sito istituzionale dell’AGCM) e dunque, in ultima istanza, migliorano le proprie opportunità di business.

Fra i benefici, in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, possiamo evidenziare ([3]) la preferenza in graduatoria a parità di punteggio accordata in relazione ad alcuni strumenti di finanza agevolata, bandi di gara per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi, etc. ([4]).

Anche nei rapporti con gli istituti di credito, del rating si tiene conto in sede di accesso al credito bancario ai sensi dell’art. 5 ter  D.L. 1/2012.

Le aziende possono dunque dotarsi di un ulteriore strumento di certificazione della propria eticità e della compliance normativa aziendale con ulteriori, tangibili, benefici per quei soggetti che investiranno risorse in tali strumenti.


[1] Convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
[2] Al dicembre 2020 sono 8032 i soggetti in possesso del rating, di cui il 59,4% vantano ⭐, il 33,6% ⭐⭐ e il 7% ⭐⭐⭐ (dati AGCM).
[3] Art. 95, comma 13, Codice dei Contratti Pubblici.
[4] Cfr. Rating di legalità e modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale”, Fondazione nazionale dei Commercialisti, 2021.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Pezzano, Modelli 231 e rating di legalità. Regolamento attuativo AGCM n. 28361 del 28.7.2020, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3