ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Omesso deposito di atti di indagine e nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti ad essa conseguenti)

Tribunale di Ravenna, Sezione Penale, Ordinanza, 2 marzo 2021
Giudice dott. Cristiano Coiro

In tema di omesso deposito, da parte del PM, degli atti di indagine, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, ponendosi in consapevole contrasto con l’indirizzo secondo il quale “l’omissione del deposito di atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione prescritto dall’art. 415 bis cod. proc. pen., comporta la sola inutilizzabilità degli atti stessi“, ha affermato che dall’omesso o tardivo deposito deriva la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, per derivazione, degli atti ad essa conseguenti, ivi compreso il decreto che dispone il giudizio.

L’omesso deposito di un elemento di prova centrale nell’instaurando equilibrio processuale (e prima ancora in quello procedimentale) – si legge nell’ordinanza – «refluisce direttamente in negativo sulle prerogative difensive. Difatti, l’impossibilita per le difese di accedere compiutamente e tempestivamente al materiale probatorio raccolto dal P.M. incide in modo sostanziale sulla stessa possibilità per gli imputati di organizzare la strategia difensiva, se del caso anche tramite la scelta di riti alternativi, sicuramente influenzata- tale scelta- anche dalla tipologia e qualità degli atti d’indagine compiuti dal P.M.».

Sottrarre alla conoscenza dell’indagato rilevanti elementi di prova – continua il Giudice – «non può che ridondare in negativo sul diritto di difesa, come pure può inferirsi dagli artt. 416, commi 1 e 2, e 419, commi 2 e 3, c.p.p., che sono espressione del principio di completezza delle indagini e del correlato obbligo per il P.M. di sottoporre al vaglio giurisdizionale tutto il materiale raccolto. Invero, in tale contesto, oltre alla inadeguatezza della categoria della inutilizzabilità già sul piano teorico, emerge anche la sua inopportunità sui versante degli effetti pratici, ad un duplice livello: da un lato, l’omissione descritta potrebbe avere ad oggetto anche elementi favorevoli all’ imputato, con serio pregiudizio nei suoi confronti; dall’ altro, potrebbero essere sottratti al giudizio ed alla cognizione del giudice elementi di prova – finanche decisivi -, cosi ostacolando quell’attività di ricerca della verità, che è considerato il fine primario ed ineludibile del processo penale. Di contro, la declaratoria di nullità, comporterebbe la rinnovazione della sequenza procedimentale che, verosimilmente, potrebbe avere luogo entro un arco temporale contenuto: tale regressione, a ben vedere, non produrrebbe seri effetti negativi sulla durata del processo, ma consentirebbe al P.M. di utilizzare tutto il materiale investigative raccolto e agli imputati di calibrare in modo pieno le proprie strategie difensive».

Redazione Giurisprudenza Penale

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