Siderurgico di Taranto: basta la prova della causalità generale per l’affermazione della responsabilità penale del Direttore di stabilimento per patologie correlabili all’esposizione all’amianto causata dalla colposa omissione delle misure prevenzionistiche?
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 4 – ISSN 2499-846X
di Enrico Napoletano e Teresa Martina Pace
Tribunale di Taranto, GUP, 9 marzo 2020, sentenza n. 163
Giudice dott. R. Romano, Impianto siderurgico ex Italsider e ex Ilva S.p.A.
La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine dall’insorgenza di malattie tumorali, quali il mesotelioma pleurico e l’asbestosi, in capo a quattro lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, riconducibili, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, all’esposizione di questi alle polveri di amianto provenienti dall’impianto.
La pubblica accusa ha chiesto il rinvio a giudizio dei Direttori di stabilimento, dei Responsabili di reparto e dei Medici competenti, che si sono succeduti nel tempo nella posizione aziendale, per aver cagionato in cooperazione (ex art. 113 c.p.) morti (ex art. 589, co. 2 c.p.) e lesioni personali gravissime (art. 590, co. 3 e 5 c.p.) per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, specificatamente nell’inosservanza delle norme sull’igiene del lavoro (ex artt. 2087 c.c., 246, 261 del D.Lgs. n. 81/2008), esponendo i lavoratori all’inalazione delle fibre di amianto, non prevedendo l’uso e l’assegnazione di dispositivi di protezione individuali (“DPI”), non formando né informando questi sul rischio da amianto, pur assegnandoli a lavorazioni che li esponevano a polveri e fumi.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Taranto, con Sentenza del 3 marzo 2020 qui analizzata, ha ordinato il proscioglimento dei Direttori di stabilimento e dei Responsabili di reparto succedutisi perché il fatto non sussiste e dei Medici competenti in carica negli anni per non aver commesso il fatto.
La nota non affronta né mette in discussione il merito della questione scientifica, dal momento che la cancerogenità dell’amianto è ormai nozione scientifica appurata e consolidata, quanto sia difficile dimostrare il nesso di responsabilità tra le varie figure coinvolte (Medici competenti, Responsabili di reparto, Direttori di stabilimento) e l’insorgenza delle malattie tumorali, quali l’asbestosi.
Attraverso un’analisi che trae spunto dalla sentenza Franzese, la nota, con particolare riguardo quindi alla complessa vicenda ex ILVA di Taranto, affronta l’annoso problema della causalità generale ed individuale, con particolare riferimento a malattie scientificamente definibili quali multifattoriali. Difatti, il Tribunale di Taranto applica i principi cardine della Sentenza Franzese, coniugandola con il rispetto delle regole processuali di formazione della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”, pietra angolare del nostro sistema penale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Napoletano – T. M. Pace, Siderurgico di Taranto: basta la prova della causalità generale per l’affermazione della responsabilità penale del Direttore di stabilimento per patologie correlabili all’esposizione all’amianto causata dalla colposa omissione delle misure prevenzionistiche?, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 4