È configurabile la circostanza attenuante della riparazione integrale del danno, ove la riparazione sia avvenuta prima del giudizio.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. II, Sent. 10 febbraio 2021 (ud. 9 dicembre 2020), n. 5252
Presidente Diotallevi, Relatore Di Pisa
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, si è pronunciata in merito alla possibilità di ravvisare la circostanza attenuante della riparazione integrale del danno, ove quest’ultima sia avvenuta prima del giudizio sulla base di una valutazione di congruità del danneggiato.
Da un punto di vista generale, ha ricordato la Corte, “ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa”.
Inoltre, “se (…) la generica dichiarazione liberatoria della persona offesa non può fornire la prova di una riparazione del danno effettiva, integrale e volontaria (…), nemmeno è possibile prescindere del tutto da essa, dovendosi tener conto dei riflessi soggettivistici insiti nella valutazione del danno e nelle modalità della riparazione (sia nel senso che la valutazione della congruità non può essere rimessa al giudizio esclusivo dell’offeso, sia nel senso che la valutazione dell’interessato debba rimanere indifferente all’ organo giudicante)”.
Ha dunque concluso la Corte che “ove una valutazione di congruità sia fatta – in maniera implicita o esplicita – dalla vittima del reato, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine alle ragioni per cui ritiene inadeguata quella valutazione e inidoneo il risarcimento”.