ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione torna sull’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 19 marzo 2021 (ud. 16 febbraio 2021), n. 10815
Presidente Fidelbo, Relatore Tripiccione

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, è tornata a pronunciarsi in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio.

La Corte ha anzitutto ricordato che “l’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato. La sussistenza di un onere indifferenziato di motivazione è stata recentemente ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, secondo cui il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti”. Si richiamano sul punto Cass., Sez. Un., n. 36072/18, con nota di Cecile Nosal, Cass., Sez. II, n. 47183/19, con nota di Luigi Spetrillo, Cass. Sez. II, n. 4875/21.

Più in dettaglio, il Collegio ha rilevato che “l’esplicita indicazione nella motivazione del provvedimento delle ragioni probatorie che giustificano il vincolo di temporanea indisponibilità della cosa è funzionale alla tutela della persona che lo subisce (…) e garantisce che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – ed il fine endoprocessuale perseguito (…)”.

In conseguenza di tali rilievi, la Corte ha precisato che “l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve (…) riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso ‘collegata’, configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale”.

In merito al quantum di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, dopo aver dato atto dei diversi orientamenti sul punto, la Corte ha ritenuto di dare continuità a quello secondo cui “il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell’indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato con l’indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa. Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge”.

Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, “l’assenza di una sia pur sommaria descrizione della natura del contributo offerto dal ricorrente e delle sue coordinate spazio-temporali finisce (…) per conferire al mezzo di ricerca della prova una natura meramente esplorativa, impedendo, peraltro, di valutare la sussistenza di un legame tra il telefono cellulare sequestrato – avuto riguardo, in particolare, ai dati dallo stesso estrapolati ed oggetto di copia informatica – ed i reati per cui si procede e la loro funzionalità all’accertamento dei fatti oggetto di indagine. Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente la mera circostanza che presso lo studio del ricorrente abbiano sede le due società, ritenute gestite di fatto dal [ricorrente] ed utilizzate per creare le provviste necessarie alle condotte corruttive. Tale circostanza (…) non appare di per sé sintomatica di una sua compartecipazione, anche solo morale, all’ipotizzata associazione per delinquere o ai singoli reati fine”. Sulla illegittimità del sequestro probatorio avente finalità esplorativa, si richiama la recente Cass., Sez. VI, n. 30225/20.

Redazione Giurisprudenza Penale

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