Affiliazione, con modalità rituali, ad un’associazione mafiosa cd. storica e partecipazione alla associazione stessa: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 27 maggio 2021
Presidente Cassano, Relatore Pellegrino
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 5071/2021 era stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «se la mera affiliazione da una associazione a delinquere di stampo mafioso cd. storica, nella specie ‘Ndrangheta’, effettuata secondo il rituale previsto dalla associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto».
In base a quanto si apprende dal sito della Corte di Cassazione, all’udienza del 27 maggio 2021 le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».
Pubblicheremo le motivazioni appena disponibili.