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Manomissioni degli apparecchi di gioco: concorso materiale di reati, specialità e assorbimento. Il rapporto tra i delitti di frode informatica, truffa a danno dello Stato e peculato.

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 6 – ISSN 2499-846X

di Claudio Urciuoli e Tommaso Politi

Come già rilevato in altra sede, la pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 6087 del 16 febbraio 2021 ha rappresentato un decisivo passo verso l’elaborazione di una sistematica penale in un settore – quello del giocoaltamente specialistico, che più di altri si è connotato per annose difficoltà ermeneutiche, dovute in parte alla disorganicità e stratificazione degli interventi normativi e in parte ai profili interdisciplinari (tributari e amministrativi, prima ancora che penali) che l’interprete è chiamato a “maneggiare”.

L’arresto in parola, come noto, è valso a porre la parola fine al contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della sesta sezione della Suprema Corte, sancendo la correttezza dell’indirizzo di legittimità che qualifica come peculato l’omesso riversamento del Prelievo Erariale Unico (PREU) da parte degli operatori della c.d. “filiera del gioco lecito”.

Più precisamente, a costituire peculato, secondo le Sezioni Unite, è l’appropriazione di qualsivoglia quota “ideale” del c.d. importo residuo, vale a dire del denaro giacente negli apparecchi da gioco al netto delle vincite distribuite ai giocatori. E ciò perché, in estrema sintesi, l’importo residuo appartiene allo Stato concedente, mentre gli operatori di filiera, concessionari e subconcessionari, lo detengono nomine alieno. Pertanto, ai soggetti cui spetta il maneggio dell’importo residuo, in virtù delle previsioni concessorie o di accordi di diritto privato con il concessionario, è consentito unicamente di trattenere per sé il proprio aggio, qualunque altra condotta appropriativa configurandosi quale delitto di peculato. Questi i principi espressi nella sentenza n. 6087/2021 delle Sezioni Unite.

Nonostante il suo indubbio valore, la pronuncia lascia però almeno apparentemente impregiudicati una serie di problemi interpretativi, in particolare quelli concernenti le eventuali condotte “manipolative” sugli apparecchi, collaterali a quelle appropriative.

Accanto all’omesso riversamento sic et simpliciter di quanto dovuto a titolo di importo residuo da parte di chi, in quanto operatore di filiera (gestore/terzo incaricato), abbia la materiale detenzione del “cassetto”, esistono infatti una serie di casi nei quali la condotta appropriativa è agevolata o resa possibile da una alterazione dei software di gioco o dei flussi di comunicazione dell’apparecchio alla rete telematica del concessionario (e, attraverso quest’ultima, della contabilizzazione del gettito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Urciuoli –  T. Politi, Manomissioni degli apparecchi di gioco: concorso materiale di reati, specialità e assorbimento. Il rapporto tra i delitti di frode informatica, truffa a danno dello Stato e peculato, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 6