ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla responsabilità dei membri del collegio sindacale per reati fallimentari.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. V, Sent. 26 maggio 2021 (ud. 17 marzo 2021), n. 20867
Presidente Sabeone, Relatore Brancaccio

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata sulla responsabilità dei membri del collegio sindacale per reati fallimentari.

Anzitutto la Corte ha ricordato che “nei reati di bancarotta, il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, poiché tale controllo non può e non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma deve ricomprendere il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (…), ovvero estendersi al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali ed in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento della società e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali. Tale responsabilità per omissione trova le sue radici fondanti nelle disposizioni degli artt. 2403 e ss. cod. civ.”.

Al tempo stesso, hanno affermato i Giudici, “la responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall’omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori”.

Per ravvisare la responsabilità dei sindaci, insomma, è necessario individuare “alcuni ‘indicatori’ della volontà dolosa di concorrere nel reato, per evitare il rischio di una responsabilità ascritta solo a titolo di negligenza o, peggio, derivante dalla mera posizione di controllo. Tra tali indicatori, si conferisce risalto al fatto che i sindaci siano espressione del gruppo di controllo della società; alla circostanza che di essi sia provata la rilevante competenza professionale, ovvero che i sindaci abbiano omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo”.

Diversamente, essa “non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata ‘in qualsiasi modo’, dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro”.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com