La Cassazione sull’interesse dell’ente per la responsabilità amministrativa discendente dal reato di truffa ai danni dello Stato.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. II, Sent. 15 giugno 2021 (ud. 23 aprile 2021), n. 23300
Presidente Cervadoro, Relatore Pardo
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, si è pronunciata in merito alla responsabilità amministrativa delle società, dipendente dal reato di truffa ai danni dello stato (articoli 640, comma 2, n. 1, cod. pen.; 24, d. lgs. n. 231/2001).
Anzitutto, la Corte ha ricordato che “il d. lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all’ente, sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Precisando al comma 2 d. lgs. n. 231 del 2001 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e cioè per un fine che non avvantaggia in alcun modo l’ente stesso. L’assenza dell’interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie”.
Alla luce del riportato quadro normativo, il Collegio ha affermato che “in caso di truffa ai danni dello Stato finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti, il reato risulta commesso proprio nell’interesse della persona giuridica che detti capitali ottiene ed utilizza per la propria attività, mentre diversamente sarebbe ove fosse stato dimostrato che il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci”.
Al tempo stesso, ha affermato la Corte, non “risulta decisiva la circostanza del concorrente interesse personale dei soci; difatti si è già affermato come sussiste la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto (…); principio, questo, ribadito anche in altre pronunce secondo cui ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell’ente, l’interesse dell’autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l’illecito anche quando l’agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell’ente (…)”.
Nel caso di specie l’ente era stato condannato, essendone stato accertato l’interesse, poiché era stato dimostrato che il profitto illecito della truffa era stato utilizzato per costruire l’impianto industriale nel quale era stata condotta l’attività d’impresa, e che lo stesso aveva iniziato ad operare esclusivamente grazie all’ottenimento di quel finanziamento frutto di artifizi.