CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Il Tribunale di Bologna sulla configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo dell’estorsione in capo al terzo “non concorrente” nel reato proprio non esclusivo: un’applicazione concreta dei principi formulati dalle Sezioni Unite

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 7-8 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Bologna, 20 aprile 2021, n. 1684

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bologna, alla luce del più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, ha affrontato l’annosa questione del rapporto tra i reati di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.).

La pronuncia presenta profili di rilevante interesse per le peculiarità del caso di specie, che hanno consentito al giudicante di riqualificare, applicando in concreto i principi formulati dal Supremo Collegio, l’originaria imputazione di tentata estorsione nella più favorevole fattispecie di ragion fattasi – parimenti nella forma ex art. 56 c.p. – nei confronti di un soggetto terzo alla situazione giuridica oggetto della pretesa, non titolare della qualifica richiesta dalla natura propria del reato e in mancanza di una condotta di partecipazione concorsuale nel reato commesso dal soggetto qualificato, risultando quest’ultimo estraneo all’ipotesi accusatoria.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Barbagallo, Il Tribunale di Bologna sulla configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo dell’estorsione in capo al terzo “non concorrente” nel reato proprio non esclusivo: un’applicazione concreta dei principi formulati dalle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 7-8