Mafie a Nord-Est: il Tribunale di Venezia riconosce l’associazione camorristica dei “Casalesi di Eraclea”
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 9– ISSN 2499-846X
Tribunale di Venezia, Sezione GIP, 11 marzo 2021
Estensore Rizzi, P.M. Terzo e Baccaglini
Nel mese di marzo 2021 è stata depositata la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha riconosciuto l’esistenza dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, radicata nel territorio del veneziano, identificata come “Casalesi di Eraclea”.
Intervenuta nell’ambito di un procedimento scaturito da un’indagine che ha impegnato l’autorità inquirente per un ventennio, e ha condotto al rinvio a giudizio di circa ottanta persone, la pronuncia annotata ha definito le posizioni dei venticinque imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, mentre per i restanti è ancora in corso l’istruttoria dibattimentale. Sedici imputati sono stati condannati in primo grado per il reato associativo, con le aggravanti previste dall’art. 416 bis c.p., co. 4 e co. 6, nonché per i reati fine ad essi contestati, aggravati ex art. 416 bis.1 c.p. in quanto commessi avvalendosi del metodo mafioso.
Il giudice ha accolto in buona sostanza l’impostazione accusatoria, giungendo ad un’affermazione di responsabilità penale in un settore, quello delle cd. mafie delocalizzate, attualmente percorso da un animato dibattito che verte sui presupposti necessari ad inquadrare un’organizzazione criminale non tradizionale, operante fuori dai territori storicamente mafiosi, nei ranghi dell’art. 416 bis c.p.
Il riconoscimento della “mafiosità” dell’associazione a delinquere, infatti, è un risultato tutt’altro che scontato, in un momento in cui, in assenza di una presa di posizione netta delle Sezioni Unite, viene conferito un rilievo sempre maggiore alla concreta valutazione delle caratteristiche specifiche del sodalizio, della struttura organizzativa e delle modalità operative adottate dallo stesso, nonché dei rapporti intrattenuti con la mafia “storica” di riferimento.
Le motivazioni depositate destano particolare interesse alla luce del panorama giurisprudenziale recentemente delineatosi in materia di mafie cd. non tradizionali o delocalizzate, a seguito del provvedimento di restituzione degli atti del 17 luglio 2019 con cui il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, per la seconda volta dopo un analogo provvedimento del 2015, ha ritenuto non fosse necessario alcun intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, non ravvisando il contrasto ermeneutico dedotto con l’ordinanza di rimessione emessa dalla Prima Sezione.
In tale contesto, pertanto, la sentenza del Tribunale di Venezia non solo pone in luce l’esistenza di una cellula mafiosa in Veneto ascrivibile alle mafie cd. locali e afferente alla camorra, ma riveste anche peculiare rilievo poiché costituisce un esempio di applicazione concreta, da parte di un organo giurisdizionale territoriale, dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che, allo stato, compongono un quadro tutt’altro che uniforme, in una materia in continua evoluzione.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. V. Maltarello, Mafie a Nord-Est: il Tribunale di Venezia riconosce l’associazione camorristica dei “Casalesi di Eraclea”, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 9