Rifiuto o ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso alle registrazioni delle intercettazioni e nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale
Cassazione Penale, Sez. VI, 14 settembre 2021 (ud. 13 luglio 2021), n. 33968
Presidente Fidelbo, Relatore Giordano
In tema di accesso ai files contenenti le registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare, segnaliamo la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui «costituisce causa di nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l’accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell’interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l’esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell’udienza di riesame ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.»