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Pubblicato il secondo fascicolo di Giurisprudenza Penale Trimestrale 2021.

a cura di Lorenzo Roccatagliata

Pubblichiamo di seguito il fascicolo n. 2, 2021 di Giurisprudenza Penale Trimestrale.

Il fascicolo si trova anche nella sezione della Rivista dedicata all’edizione trimestrale. Per accedervi, clicca qui.

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La riforma del processo penale e la stagione del tempo”.

di Francesco Paolo Sisto

Sul susseguirsi delle stagioni si potrebbe dire di tutto e di più.
Dal semplice, e mistico, riferimento meteorologico, alle soavità grottesche di Arcimboldo1, fino alla grintosa maestosità di Vivaldi2, per giungere romanticamente agli Aphrodites Child3: le scansioni del tempo (che fugge, “regit actum”, “…goes by”4) non conoscono confini.
Nella Giustizia Penale Costituzionale, vera riscoperta fondante del new deal del processo, questa è la “stagione del tempo”, del risparmio del tempo, obiettivo che assume – in questo contesto – un valore assolutamente decisivo.
Il risparmio del tempo garantisce i diritti, perché un diritto che “arriva troppo tardi”5, sanzione o liberazione che sia, compromette la stessa funzione e struttura della democrazia assicurata dal giusto processo.
Il risparmio del tempo consente, più pragmaticamente, di dare il via al baratto fra norma riformatrice ed erogazione all’Italia delle risorse ingenti del PNRR6, senza timore che lo scambio possa essere criterio per portare “al ribasso” la qualità degli interventi innovativi.
La contingente (e speriamo convalescente) sciagura della pandemia corre così il rischio, buono, di diventare, per le nostre aule, una sorta di palingenesi, e di non poco conto.
Personalità della responsabilità, presunzione di non colpevolezza, giusto processo e di ragionevole durata, pena che punisce ma deve rieducare, sono i rafforzati assi cartesiani su cui gli interventi legislativi del 2021 targato Cartabia si innestano.
A ridosso del voto definitivo del Senato sul percorso legislativo, è lecito chiedersi se si potesse fare di più.
La risposta, banalmente tratta dal mazzetto delle “probabilità” del Monopoli, è: certamente sì.
La Commissione Lattanzi, magistralmente orchestrata nelle sue diversità dal Presidente, aveva fatto meglio di quanto poi il Parlamento (rectius: le atecniche mediazioni politiche) ha trasformato in legge.
Termini per le indagini appena ridotti, criteri per archiviazione/proscioglimento meno incisivi, come pure gli effetti della iscrizione, riti alternativi “spuntati”, archiviazione meritata abrasa, prescrizione affetta da eccesso di complicanze codificate (e non): queste le principali critiche mosse alla riscritturazione, dopo oltre trenta anni, di una parte significativa del Pisapia-Vassalli7.
Appaiono ingiuste? Sì, se, da neo-economisti del rapporto costo-benefici della norma sul rito penale, si dovesse negare che la riforma è un deciso passo in avanti, verso le statuine poste sul fondo della caverna della conoscenza8.
La sintonia fra processo penale e Costituzione è oggi più vicina, percepibile, cercata senza mezzi termini, evitando quel “diritto penale del consenso”9 che, nella prima parte della Legislatura, ha inibito ogni tentativo di “sistema”, di privilegio delle competenze, travolte da un giustizialismo disinvolto e compiaciuto, nemmeno, per il minimo del pudore, criptato da una qualche ragione diversa dal “zitti e mosca”.
La presunzione di non colpevolezza e la certezza che il carcere non sia l’unica soluzione costituiscono nella gerarchia, solo culturale, dei principi fondanti della riforma il fulcro da cui si dipartono, come petali virtuosi, le propaggini – processuali – del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Il neo, riaffermato, primato del diritto sostanziale – il fine – su quello procedimental/processuale – i mezzi – è quasi una constatazione, saldamente annodata con una selezione “intelligente” delle priorità.
In questo contesto, il Giudice riacquista il dovere della discrezionalità, indispensabile perché la sanzione sia capace, con metodi “giusti”, di restituire alla collettività il suo individuo che, come nelle lezioni di Focault10, è sapientemente aiutato a percepire di essere “folle”, quale presupposto per guarire dalla malattia.
Da quanto scritto, con la indelebile penna della Carta, non si potrà tornare indietro: e questa è già una rassicurante certezza.
In questo fervore dialettico, in cui si torna a privilegiare la conoscenza, l’esperienza, la logica, il buonsenso nel rapporto fatto-diritto, a rileggere in chiave di riappacificazione i ruoli della Giustizia (che devono mostrarsi capaci di interfacciarsi efficacemente nell’interesse dell’Utente), il dibattito giuridico torna ad essere un piacere, finanche cercato, esorcizzando l’incubo, il sortilegio dello “speriamo che finisca presto” (la Legislatura).
Con questo ritrovato gusto per un “grand tour” prevalentemente italico, il numero della rivista propone un caleidoscopio di interventi davvero stimolanti.
Le riflessioni di matrice sostanziale inseguono quelle di rito, esattamente come impone il moderno, spesso complicato, modello di processo, in cui i profili si intersecano, fino a “toccarsi” e talvolta persino ad identificarsi: dall’abuso alla crisi di impresa, dalle mafie non tradizionali alle conseguenze della emergenza-COVID nelle autodichiarazioni, dalle nuove garanzie per l’acquisizione dei tabulati fino ai “topoi” dell’eutanasia e dell’ergastolo ostativo.
Si torna a respirare, con quasi casuale causalità, un’aria fresca, di ottimismo dommatico, denso di concretezza e di speranze.
La Costituzione “returns”, e con Lei, in una sorta di personificazione dantesca, è tornato Lui, il Parlamento, quello che finalmente pensa, decide, rigorosamente “iuxta alligata et probata”.


[1] G. Arcimboldo, Primavera, Estate, Autunno e Inverno, olio su tavola, 1573, Museo del Louvre, Parigi.

[2] A. Vivaldi, Le quattro stagioni, 1725, Michel-Charles Le Cène, Amsterdam.

[3] Aphrodites’s Child, Spring Summer Winter And Fall, 1970, Mercury Records.

[4] W. Shakespeare, Il tempo che fugge, 1996, Stampa alternativa.

[5] R. V. Jhering, Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo, 2010, Giappichelli, Torino.

[6] PNRR, Le riforme della giustizia nel PNRR, par. 6.7, pag. 167.

[7] Il Codice di procedura penale, emanato col decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988, entrò in vigore il 24 ottobre 1989.

[8] Platone, Tutti i dialoghi, a cura di F. Adorno, 1988, Utet, Torino.

[9] Intervista a Il Dubbio del Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, 5 marzo 2021.

[10] M. Foucault, Mal fare, dir vero, Funzione della confessione nella giustizia, 2013, Einaudi, Milano.


Redazione Giurisprudenza Penale

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