Sulla notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 14 del 2021
Presidente Cassano, Relatore Tardio
Come avevamo anticipato, erano state rimessa alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto: «i) se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio; ii) se, ai fini dell’obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l’esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest’ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima».
All’esito dell’udienza del 30 settembre 2021, le Sezioni Unite hanno fornito le seguenti soluzioni: «i) nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; ii) in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all’art. 299, commi 3 e 4 bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente».